Cassazione Penale, Sentenza n. 35698/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza (24/1/2022) che aveva in parte confermato la custodia in carcere applicata con l'ordinanza del GIP del 26/11/2021 per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90 e connessi), e aveva escluso la contestazione associativa relativa al capo 1 in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 297 co. 3 c.p.p. chiedendo la retrodatazione dei termini di efficacia della misura cautelare sulla base di una precedente ordinanza e arresto in flagranza (maggio 2020); (2) insufficienza della gravità indiziaria rispetto al capo 30 (associazione finalizzata al traffico di droga aggravata) sostenendo che le prove erano costituite principalmente da intercettazioni, che non partecipava agli incontri dei vertici, che aveva canali di approvvigionamento esterni (pugliesi) e che episodi di lite comprovavano l'incompatibilità con il ruolo contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché il ricorrente non ha fornito gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento dei fatti oggetto della seconda ordinanza (necessità di specifici documenti d'indagine già depositati all'epoca della prima ordinanza). Ha confermato il principio che la detenzione precedente determina una presunzione relativa di non interruzione della condotta associativa, ma che questa presunzione può essere confutata solo con allegazioni concrete e prove specifiche; nel caso non sono state fornite. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile perché si limitava a una rivalutazione di merito delle intercettazioni e delle prove senza dimostrare travisamento della prova. Di conseguenza il provvedimento del Riesame è sostanzialmente confermato nei suoi esiti e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
Regola la contestazione a catena e la retrodatazione dei termini di efficacia della misura; la Corte ricorda che chi invoca la retrodatazione deve provare che nel primo procedimento erano già depositati atti (informative, note di P.G.) dai quali risultino i fatti oggetto della successiva ordinanza; la presunzione di non interruzione della condotta è relativa e richiede elementi concreti per essere confutata
Norma sull'associazione di tipo mafioso; nell'istruttoria il Tribunale del Riesame aveva escluso la contestazione associativa rispetto al capo 1 ma il tema della partecipazione associativa è stato oggetto di valutazione rispetto ad altri capi di imputazione
art. 74 commi 3 e 4 DPR 309/90
Norme relative all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alle aggravanti; utilizzate per la contestazione della partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio
art. 71 L. 159/2011
Richiamata tra le norme connesse alle contestazioni aggravate (citata nell'ordinanza originaria); la Corte ne prende atto nel quadro delle imputazioni aggregate
Norma che disciplina le spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione dei termini di efficacia della custodia cautelare (contestazione a catena) l'indagato deve provare che, al momento della prima ordinanza, nel primo procedimento erano già depositati atti d'indagine (informative finali, note di P.G.) contenenti il compendio dei risultati investigativi relativi al fatto oggetto della successiva ordinanza; meri riferimenti a medesimi acquirenti o agli stessi inquirenti non sono sufficienti
- La detenzione intervenuta per un primo fatto determina solo una presunzione relativa di non interruzione della partecipazione associativa: questa presunzione può essere confutata ma solo mediante allegazioni e prove specifiche e concrete che dimostrino la cessazione dell'affectio societatis
- In sede di legittimità (Corte di Cassazione) non è ammessa una rivalutazione di merito delle prove: per impugnare con successo l'interpretazione dei fatti occorre dimostrare vizi logici evidenti, travisamento della prova o carenze formali non sanabili, non una semplice alternativa interpretativa
- Le intercettazioni e le sommarie informazioni testimoniali possono costituire elemento indiziario rilevante; chi le impugna deve dimostrare che il giudice di merito ha riportato il loro contenuto in modo difforme da quello reale e che tale difformità è decisiva
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende
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