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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31331/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un veicolo usato e da successivi interventi di riparazione pagati dall'acquirente. In primo grado la domanda di restituzione delle somme spese e di risarcimento dei danni era stata rigettata; il Tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, che il detentore del veicolo non fosse legittimato ad agire ex art. 1494 c.c. e, dall'altro, che i guasti riscontrati riguardassero componenti soggetti a normale usura, essendo intervenuti dopo oltre un anno dall'acquisto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sostenendo che tale domanda fosse autonoma e alternativa rispetto a quella risarcitoria e non potesse ritenersi assorbita dal rigetto della risoluzione per inadempimento; 2) erronea valutazione del riparto dell'onere della prova e del nesso eziologico tra condotta illecita e danno, lamentando che il giudice di merito non avesse correttamente considerato la riferibilità dei vizi del veicolo al comportamento del venditore. La Corte osserva però che la decisione impugnata aveva comunque esaminato il merito, escludendo che le riparazioni fossero dovute a vizi intrinseci del veicolo e qualificandole invece come interventi connessi alla normale usura; inoltre il ricorso non chiariva quali ulteriori vizi fossero posti a fondamento della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero adeguatamente con la ratio della decisione impugnata, fondata sull'accertamento in fatto che i lavori di riparazione riguardavano normale usura del veicolo usato e non vizi imputabili al venditore, oltre che sulla mancanza di specificazione di ulteriori difetti. Per tale ragione non è stata ravvisata una valida critica alla statuizione di merito; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni astratte o non pertinenti rispetto all'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può reggere se la decisione di merito abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia respinta per ragioni che ne escludono il presupposto sostanziale.
  • Chi agisce per responsabilità contrattuale o per vizi della cosa venduta deve allegare e provare in modo specifico l'esistenza dei vizi dedotti, il nesso causale con il danno lamentato e la riferibilità dell'inadempimento alla controparte; in difetto, la domanda è destinata al rigetto.
  • Se il giudice di merito accerta che gli interventi contestati sono riconducibili alla normale usura del bene e non a vizi imputabili al venditore, non può essere utilmente censurato in cassazione con doglianze generiche o non circostanziate.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile o rigettato, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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