Cassazione Civile, Ordinanza n. 31331/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un veicolo usato e da successivi interventi di riparazione pagati dall'acquirente. In primo grado la domanda di restituzione delle somme spese e di risarcimento dei danni era stata rigettata; il Tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, che il detentore del veicolo non fosse legittimato ad agire ex art. 1494 c.c. e, dall'altro, che i guasti riscontrati riguardassero componenti soggetti a normale usura, essendo intervenuti dopo oltre un anno dall'acquisto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sostenendo che tale domanda fosse autonoma e alternativa rispetto a quella risarcitoria e non potesse ritenersi assorbita dal rigetto della risoluzione per inadempimento; 2) erronea valutazione del riparto dell'onere della prova e del nesso eziologico tra condotta illecita e danno, lamentando che il giudice di merito non avesse correttamente considerato la riferibilità dei vizi del veicolo al comportamento del venditore. La Corte osserva però che la decisione impugnata aveva comunque esaminato il merito, escludendo che le riparazioni fossero dovute a vizi intrinseci del veicolo e qualificandole invece come interventi connessi alla normale usura; inoltre il ricorso non chiariva quali ulteriori vizi fossero posti a fondamento della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero adeguatamente con la ratio della decisione impugnata, fondata sull'accertamento in fatto che i lavori di riparazione riguardavano normale usura del veicolo usato e non vizi imputabili al venditore, oltre che sulla mancanza di specificazione di ulteriori difetti. Per tale ragione non è stata ravvisata una valida critica alla statuizione di merito; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente come parametro del canone di diligenza nell'adempimento
richiamato in relazione all'azione di responsabilità per vizi della cosa venduta
richiamato per il deposito della scrittura privata in allegato alla memoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni astratte o non pertinenti rispetto all'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può reggere se la decisione di merito abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia respinta per ragioni che ne escludono il presupposto sostanziale.
- Chi agisce per responsabilità contrattuale o per vizi della cosa venduta deve allegare e provare in modo specifico l'esistenza dei vizi dedotti, il nesso causale con il danno lamentato e la riferibilità dell'inadempimento alla controparte; in difetto, la domanda è destinata al rigetto.
- Se il giudice di merito accerta che gli interventi contestati sono riconducibili alla normale usura del bene e non a vizi imputabili al venditore, non può essere utilmente censurato in cassazione con doglianze generiche o non circostanziate.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile o rigettato, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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