Cassazione Penale, Ordinanza n. 38122/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito di un concordato sui motivi di appello relativo ai capi di imputazione loro rispettivamente ascritti. Il primo ricorrente ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo escluso la recidiva, avrebbe mantenuto una pena pari a quella del Tribunale, ma di fatto comprensiva dell'aumento ex art. 99 c.p. Il secondo ricorrente ha lamentato che la Corte di appello avrebbe applicato sia l'aumento per le circostanze contestate sia la diminuzione per le attenuanti generiche, con conseguente violazione dell'art. 597 c.p.p. Entrambi, in sostanza, contestavano il trattamento sanzionatorio e la pretesa illegittimità della pena, invocando il divieto di peius.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha richiamato il principio per cui, nella sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione questioni relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre non sono ammissibili le doglianze sulla determinazione della pena quando non si traducano nell'illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la pena applicata era quella concordata tra le parti e la dedotta violazione dell'art. 597 c.p.p. non integrava una pena illegale, poiché non era stato allegato né dimostrato che la sanzione superasse i limiti edittali o fosse diversa da quella prevista dalla legge. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base del concordato in appello; contro la sentenza emessa ai sensi di tale norma è ammesso il ricorso per cassazione solo per determinati vizi, non per censure sulla pena non sfociate in illegalità.
Invocato dai ricorrenti per denunciare la violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte afferma che la sua dedotta violazione, se non si traduce in pena illegale, non rende ammissibile il ricorso.
Censurato dal primo ricorrente per l'aumento di pena legato alla recidiva, poi ritenuta disapplicata; la doglianza non è stata ritenuta idonea a configurare illegalità della pena.
Richiamato in astratto nel passaggio che esclude l'ammissibilità di doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento nei ricorsi contro sentenze ex art. 599-bis c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in forma semplificata.
Richiamati, insieme agli artt. 65 e 71 e ss. c.p., per definire quando la pena è illegale, cioè quando eccede i limiti edittali generali o speciali.
Richiamati per delimitare i casi di illegalità della pena ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Citato solo incidentalmente nella parte normativa dei precedenti richiamati e non centrale nella decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili i vizi attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al difetto di corrispondenza tra accordo e decisione, ma non le mere censure sulla quantificazione della pena se questa resta entro i limiti di legge.
- La violazione del divieto di reformatio in peius non determina di per sé l'ammissibilità del ricorso se la sanzione finale non è illegale; occorre che la doglianza si traduca in una pena eccedente i limiti edittali generali o speciali previsti dalla legge.
- L'illegalità della pena rilevante in cassazione richiede un superamento dei limiti edittali o l'applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dalla legge; non sono sufficienti errori interni ai passaggi di calcolo della pena, se l'esito finale resta legittimo.
- Nella decisione ex art. 599-bis c.p.p., le contestazioni che non investano la formazione del consenso o la difformità del provvedimento rispetto all'accordo, ma solo il modo in cui il giudice ha articolato gli aumenti e le diminuzioni, sono inammissibili se non sfociano in illegalità della sanzione.
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