Cassazione Penale, Sentenza n. 44589/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio per travisamento del verbale di arresto e mancata considerazione dell'alternativa che il ricorrente avesse acquistato e non ceduto la sostanza (verbale riferiva che gli operanti videro Zappalà cedere "qualcosa" e ricevere denaro); 2) errata determinazione della pena non tenendo conto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato dopo l'esclusione della recidiva; 3) violazione del divieto di reformatio in peius se la pena base fosse stata aumentata rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado; 4) mancata motivazione sulla richiesta di determinazione della pena nel minimo edittale; 5) illegittimità e manifesta illogicità della confisca di 366 euro ritenuta sproporzionata rispetto al profitto correlabile alla cessione di una sola dose di cocaina. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la rideterminazione della pena e l'annullamento con rinvio della confisca eccedente il profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (atto volto a diversa valutazione fattuale del verbale). Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla determinazione della pena (secondo e terzo) e, avvalendosi dell'art. 620, lett. 1), c.p.p., ha rideterminato la pena detentiva in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, confermando la multa di euro 200 e il beneficio della sospensione condizionale. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (non è necessaria motivazione dettagliata quando la pena è sotto la media edittale). Il quinto motivo è stato ritenuto fondato: la confisca dei 366 euro è stata annullata limitatamente a quel punto per carenza e contraddittorietà della motivazione sul nesso tra somma sequestrata e profitto immediato della specifica cessione; la Corte ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio esclusivamente sulla confisca.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Titolo di reato attribuito al ricorrente (detenzione ai fini di cessione di stupefacenti); rileva ai fini della tipologia delle misure ablative applicabili (la confisca del denaro è possibile solo se configurabile come profitto ai sensi dell'art. 240 c.p.).
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato quando l'appello è stato proposto dal solo imputato; la Corte ha richiamato tale divieto per censurare l'aumento implicito della pena base rispetto al primo grado.
art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.
Potere della Corte di Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio o in presenza di determinate condizioni, di rideterminare la pena: la Corte ha utilizzato questa disposizione per rideterminare direttamente la pena detentiva.
Norma che disciplina la confisca per reati in materia di stupefacenti: la confisca del denaro è ammessa solo se corrisponde al profitto del reato o se sussiste un nesso diretto fra la somma e l'attività delittuosa; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla derivazione della somma sequestrata dal reato.
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204
Giurisprudenza richiamata per il principio che la confisca del denaro trovato in possesso dell'autore di detenzione di stupefacenti richiede la dimostrazione del nesso di pertinenzialità fra la somma e l'attività di cessione; non sono confiscabili somme che costituiscono il ricavato di precedenti cessioni destinate a successivi acquisti perché non qualificabili automaticamente come "profitto" del reato contestato.
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436
Giurisprudenza sulla nozione di "profitto" del reato come vantaggio economico diretto e immediato derivante dalla commissione dell'illecito; richiamata per stabilire che la confisca richiede motivazione specifica sulla derivazione della somma.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
Principio secondo cui non è necessaria una motivazione dettagliata quando il giudice infligge una pena al di sotto della media edittale; applicato per respingere il motivo relativo alla presunta carenza motivazionale sulla quantificazione al minimo edittale.
Massime di principio
- Sul punto della confisca del denaro: per disporre la confisca di somme trovate in possesso dell'imputato per reati di stupefacenti è necessario motivare specificamente il nesso diretto e immediato fra la somma e la singola cessione contestata; la mera valutazione di "congruità" rispetto a prezzi di mercato non è sufficiente.
- Divieto di reformatio in peius: quando il solo imputato propone appello il giudice d'appello non può determinare una pena base più grave rispetto a quella stabilita in primo grado; eventuali errori in tal senso possono legittimare la Corte suprema a rideterminare la pena.
- Riduzione per il rito abbreviato: in presenza della scelta del rito abbreviato deve applicarsi la diminuzione di un terzo sulla pena base effettivamente determinata; la Corte deve esplicitare il calcolo per evitare incertezze sulla misura effettiva della pena.
- Motivazione quando la pena è sotto la media edittale: non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata se la pena inflitta è inferiore alla media edittale, fatto salvo il controllo di legittimità su altre eventuali carenze argomentative.
- Limiti del controllo in Cassazione sui fatti: la Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione arbitraria degli elementi di fatto quando il motivo mira a una diversa interpretazione probatoria non censurabile in diritto; tali motivi possono essere dichiarati inammissibili.
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