Cassazione Civile, Ordinanza n. 16551/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito imponibile per euro 70.000,00, disconoscendo alcuni costi ritenuti indeducibili. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso; la decisione era stata poi confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che però aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'amministrazione finanziaria perché notificato il 7/2/2023 oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (13/6/2022). L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione degli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 327, comma 1, c.p.c. e dell'art. 1, comma 199, della l. n. 197/2022, sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato la sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili, applicabile al caso di specie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: i giudici di merito avevano omesso di applicare l'art. 1, comma 199, l. n. 197/2022, che sospende per undici mesi i termini di impugnazione per le controversie definibili scadenti tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023. Poiché la legge è entrata in vigore il 1/1/2023 e il termine semestrale per l'appello, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 13/1/2023, tale termine era soggetto alla proroga. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla parte ricorrente come norma processuale rilevante ai fini della tempestività delle impugnazioni nel processo tributario.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai termini per proporre appello nel processo tributario.
Richiamato dalla parte ricorrente come termine lungo di impugnazione da coordinare con la sospensione prevista dalla legge speciale.
art. 1, comma 199, l. n. 197/2022
"per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023"
La disposizione si applica anche al termine per proporre appello quando la scadenza ricade nel periodo indicato; la sospensione incide sulla tempestività dell'impugnazione e va computata anche nel processo tributario.
Massime di principio
- In materia tributaria, la tempestività dell'appello deve essere verificata tenendo conto non solo del termine lungo ordinario, ma anche delle eventuali sospensioni speciali dei termini di impugnazione previste da leggi sopravvenute.
- La sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si applica ai termini che scadono nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023.
- Se il giudice di merito dichiara tardiva un'impugnazione senza considerare una sospensione legale applicabile, la decisione è cassabile per violazione di legge.
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