Cassazione Civile, Ordinanza n. 19750/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società contribuente, che dopo aver ottenuto e poi visto revocata una sospensione della riscossione, ha versato integralmente quanto richiesto e ha chiesto il rimborso della sola parte di aggio di riscossione versata in misura ordinaria, sostenendo che dovesse applicarsi l'aggio ridotto previsto per il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, poiché il periodo di sospensione amministrativa avrebbe impedito di considerarla morosa. La commissione tributaria regionale aveva accolto tale impostazione. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull'aggio e sulla sospensione della riscossione, sostenendo che il termine di sessanta giorni rilevante per l'aliquota ridotta dell'aggio decorre dalla notifica della cartella e non viene inciso dal provvedimento di sospensione; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la sospensione della riscossione non produce effetti sulla mora del contribuente. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo anche l'inammissibilità del secondo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che la disciplina applicabile era quella del d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3, e del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 39. Ha affermato che l'aggio di riscossione ha natura retributiva, cioè rappresenta il compenso dell'agente della riscossione per il servizio svolto, e non ha natura sanzionatoria o tributaria; la distinzione tra pagamento entro sessanta giorni e pagamento successivo serve a ripartire i costi del servizio e non a collegare la misura dell'aggio alla mora del debitore. Per questo il fatto che, nel caso concreto, la riscossione fosse stata sospesa e che sugli importi poi pagati non fossero stati applicati interessi moratori non comporta automaticamente il diritto all'aggio ridotto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente come parametro del motivo di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente come parametro del motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17
La Corte precisa che non è la norma di riferimento per la questione dell'aggio nel periodo considerato.
d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3
"L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore: a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario."
La norma distingue tra pagamento entro sessanta giorni e pagamento successivo ai soli fini della misura dell'aggio, che si ripartisce diversamente tra debitore ed ente creditore.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 39
"Il ricorso contro il ruolo ... non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio ... ha facolta' di disporla in tutto o in parte ... con provvedimento motivato ... Il provvedimento puo' essere revocato ..."
La sospensione amministrativa della riscossione è una facoltà dell'ufficio e non viene letta dalla Corte come idonea a incidere sulla disciplina dell'aggio in senso collegato alla mora.
d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 30
"La cartella di pagamento ... contiene l'intimazione ad adempiere ... entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione"
Sono richiamati per il diverso regime degli interessi moratori, ma la Corte esclude il parallelismo con l'aggio.
Massime di principio
- L'aggio di riscossione ha natura di compenso del servizio reso dall'agente della riscossione e non natura tributaria o sanzionatoria; la sua misura non dipende, di per sé, dalla mora del contribuente.
- La previsione di un aggio ridotto se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica della cartella risponde a una logica di riparto dei costi della riscossione e non costituisce un indice della mora del debitore.
- La sospensione amministrativa della riscossione non consente, salvo espressa previsione normativa, di traslare automaticamente il dies a quo del termine di sessanta giorni utile per la riduzione dell'aggio.
- Il diverso trattamento degli interessi moratori rispetto all'aggio non autorizza un'interpretazione analogica o sistematica volta a collegare la misura dell'aggio alla sospensione della riscossione.
- In tema di riscossione esattoriale, occorre distinguere tra disciplina degli interessi per il ritardo nel pagamento e disciplina del compenso dell'agente della riscossione, che risponde a una finalità autonoma di copertura dei costi del servizio.
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