Cassazione Civile, Ordinanza n. 14475/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I correntisti avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma l'istituto di credito lamentando l'applicazione di tassi usurari, di anatocismo e di una commissione di massimo scoperto ritenuta illegittima, chiedendo la ripetizione dell'indebito. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione sul rilievo che il conto corrente fosse ancora aperto. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, affermando che l'onere della prova gravava sul correntista, il quale doveva dimostrare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate, e aveva ritenuto corretta l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 117 t.u.b., sostenendo in sostanza che non spettasse loro produrre gli scritti contrattuali che documentavano i contratti bancari di cui si assumeva la nullità, perché ciò imporrebbe il paradosso di far gravare sul cliente l'onere di produrre contratti che egli stesso nega esistano o che, comunque, non sarebbero nella sua disponibilità. Hanno anche cercato di prospettare la mancata documentazione dei contratti e la conseguente applicazione di condizioni non contrattualizzate o non pattuite, ma la Corte ha rilevato la novità e la carenza di specificità della censura, oltre a ribadire che la prova dell'inesistenza della causa del pagamento grava sul correntista che agisce in ripetizione e che la mera mancata produzione dei contratti non consente di presumere un perfezionamento in forma diversa da quella scritta né impone un rilievo officioso di nullità per vizio di forma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, aderendo alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. Ha osservato, in primo luogo, che la questione relativa alla mancata documentazione dei contratti non risultava trattata nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non avevano assolto all'onere di autosufficienza, non indicando specificamente in quale atto del giudizio di merito la questione fosse stata dedotta. In secondo luogo, ha ribadito che, nelle azioni di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari, spetta comunque all'attore provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, anche quando si tratti di prova di un fatto negativo. Ha infine escluso che la mancata produzione dei contratti imponesse al giudice di rilevare d'ufficio la nullità per difetto di forma, poiché tale omissione non equivale alla prova che il contratto sia stato concluso in forma diversa da quella scritta e non consente di ritenere acquisiti i presupposti di fatto della nullità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., a una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e al pagamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale grava sull'attore in ripetizione, anche se si tratta di prova di un fatto negativo.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della censura; la Corte non ne ricava una diversa ripartizione dell'onere probatorio.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della censura; la Corte non lo considera idoneo a scardinare la soluzione sulla prova dell'indebito.
La nullità per difetto di forma non può essere rilevata d'ufficio se i relativi presupposti di fatto non risultano acquisiti al giudizio; la sola mancata produzione dei contratti non basta.
Il ricorso è stato definito secondo la proposta di inammissibilità formulata in sede di decisione accelerata.
Poiché la decisione ha confermato la proposta, la parte soccombente è stata condannata a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle azioni di ripetizione di indebito relative a rapporti bancari, l'attore deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti o degli addebiti contestati; tale onere non viene meno solo perché la prova abbia ad oggetto un fatto negativo.
- La mancata produzione in giudizio del contratto bancario non consente, di per sé, di presumere che il contratto sia stato concluso in forma diversa da quella scritta, né impone automaticamente al giudice il rilievo officioso della nullità per difetto di forma.
- Quando in cassazione si prospettano questioni non esaminate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare di averle dedotte nel merito e indicare specificamente in quale atto processuale lo abbia fatto; in mancanza, la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- La nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio solo se i presupposti di fatto siano già emersi dagli atti di causa; non è sufficiente la sola inferenza che una prova documentale non sia stata prodotta.
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