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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16979/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di alcuni terreni. La parte promissaria acquirente ha convenuto in giudizio i promittenti venditori chiedendo, in sintesi, l'accertamento della loro esclusiva responsabilità per la mancata stipula del definitivo, l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito chiedendo il rigetto della domanda e hanno proposto domanda riconvenzionale per far accertare la colpa esclusiva dell'attrice nella mancata stipula, ottenere il riconoscimento della legittimità del recesso dal preliminare e la ritenzione della caparra. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, accolto la riconvenzionale e dichiarato legittimo il recesso con diritto alla caparra; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., nullità del giudizio di appello per violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, assumendo che gli eredi di una delle originarie convenute decedute non fossero stati evocati nel grado di appello e che la sentenza di secondo grado ne avesse dato atto come contumaci.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il deposito del ricorso per cassazione è avvenuto oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione della sentenza impugnata, senza che il difensore avesse dimostrato di essersi attivato tempestivamente per rinnovare il deposito dopo il rifiuto del sistema telematico. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il motivo sarebbe comunque infondato: la doglianza sulla mancata partecipazione in appello degli eredi pretermessi era inammissibile per difetto di interesse, poiché proposta dalla parte che aveva essa stessa introdotto la lite senza sollecitare l'integrazione del contraddittorio, e perché l'eventuale nullità non avrebbe arrecato un concreto pregiudizio alla ricorrente né ai litisconsorti asseritamente pretermessi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per nullità del giudizio e violazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta violazione del litisconsorzio necessario e del contraddittorio.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    Invocato nella richiesta di rimessione in termini a causa del rifiuto del deposito telematico del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per affermare la tardività del deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il deposito avviene oltre il termine di legge e il difensore non dimostra di essersi attivato tempestivamente per rinnovare il deposito dopo un esito negativo del sistema telematico.
  • In presenza di rifiuto del deposito telematico, la parte deve attivarsi senza ritardo per il rinnovo; la mera tempestiva conoscenza del messaggio di errore non basta se non segue un pronto rimedio.
  • La deduzione della nullità del giudizio per violazione del contraddittorio è inammissibile per difetto di interesse quando proviene dalla parte che abbia introdotto la lite senza chiedere l'integrazione del contraddittorio, poiché non può trarre un vantaggio concreto dalla rinnovazione del giudizio.
  • La mancata partecipazione di litisconsorti necessari pretermessi non giustifica, di per sé, la cassazione della sentenza se l'accoglimento dell'impugnazione non arrecherebbe un pregiudizio effettivo alla parte ricorrente e comporterebbe solo una reiterazione del processo contraria all'economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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