Cassazione Civile, Ordinanza n. 06649/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di azioni Sicav Julius Baer tramite la banca intermediaria. Il cliente aveva agito davanti al Tribunale chiedendo, da un lato, la nullità per difetto di forma del contratto quadro relativo agli ordini di acquisto e, dall'altro, l'accertamento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi con conseguente risoluzione e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il contratto quadro fosse stato comunque redatto per iscritto e sottoscritto, e che non risultasse alcun inadempimento informativo né l'inadeguatezza degli ordini rispetto al profilo dell'investitore. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 23 TUF sostenendo che anche l'operazione di collocamento richiedesse la forma scritta del contratto generale di investimento e che gravasse sull'intermediario l'onere di provare la corretta informazione sul rischio; con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 del regolamento Consob, assumendo che mancasse prova della consegna del documento sui rischi generali dell'investimento e della rilevazione del profilo di rischio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il rigetto sull'accertata esistenza del contratto quadro scritto e sottoscritto; inoltre, le ulteriori deduzioni del ricorrente sulla mancanza di data, sulla mancata consegna della copia e sulla prova della sottoscrizione introducevano questioni nuove, non risultanti dalla sentenza impugnata e non autosufficientemente indicate come già dedotte nei precedenti gradi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva escluso la stessa compiuta allegazione dell'inadempimento informativo, mentre il ricorso si limitava a prospettazioni generiche e non idonee a contrastare tale ratio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e con riferimento al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di forma scritta del contratto quadro e la ripartizione dell'onere della prova a carico dell'intermediario; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo non coglie la ratio decidendi e introduce questioni nuove.
È invocato come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario nei confronti del cliente investitore.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/98
È richiamato come disciplina degli obblighi di consegna del documento sui rischi generali dell'investimento e di acquisizione del profilo di rischio del cliente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei vizi denunciati, prospettati come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamato nella proposta di definizione anticipata del giudizio di legittimità.
La Corte ne fa applicazione nel dispositivo, condannando il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura non aggredisce la specifica ragione decisoria posta a base del rigetto, il motivo è inammissibile.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei precedenti gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la parte deve anche indicare specificamente dove e quando tali questioni siano state dedotte.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si deducono fatti o contestazioni non menzionati nella sentenza impugnata, occorre riportare puntualmente gli atti e i passaggi processuali in cui tali questioni erano state sollevate.
- Se il giudice di merito ha escluso che l'inadempimento sia stato compiutamente allegato, non è sufficiente in cassazione una deduzione generica dell'omissione di obblighi informativi per ottenere il riesame del fatto.
- La tutela dell'investitore nei rapporti di intermediazione finanziaria presuppone una specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'inadempimento denunciato; la mera evocazione astratta della violazione delle norme sugli obblighi informativi non è sufficiente.
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