Cassazione Civile, Ordinanza n. 23728/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento, proposta da un soggetto che agiva iure hereditario per i danni subiti dai propri danti causa, deportati e costretti ai lavori forzati durante la seconda guerra mondiale da forze militari tedesche. La domanda era stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Roma contro la Repubblica federale di Germania e contro la Repubblica italiana, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia. Riassunta la causa a Venezia, il tribunale lagunare ha tuttavia sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente inderogabilmente il Tribunale di Roma. Nel regolamento d'ufficio, il tema centrale è stato se, nelle azioni risarcitorie relative ai crimini di guerra del Terzo Reich, la presenza come convenuto originario anche di un'amministrazione dello Stato italiano comporti l'applicazione del foro erariale di Roma, oppure se la competenza debba radicarsi altrove. La parte istante chiedeva il riconoscimento della competenza romana; il Pubblico Ministero aveva concluso nello stesso senso.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione. Ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza d'ufficio, escludendo che fosse maturata la preclusione di cui all'art. 38 c.p.c., sia perché l'eccezione era stata sollevata alla prima udienza sia perché la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 164 del 2024 non si applicava al giudizio, essendo questo stato introdotto con citazione del 20 ottobre 2022. Nel merito, ha affermato che, quando la domanda risarcitoria per crimini di guerra è proposta non solo contro la Repubblica federale di Germania ma anche contro un'amministrazione statale italiana convenuta sin dall'origine, si applica la competenza inderogabile del foro erariale; inoltre, in base al combinato disposto dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, conv. in l. n. 79 del 2022, e dell'art. 4 del D.M. 28 giugno 2023, il luogo di esecuzione del ristoro è Roma, perché lì è collocata la struttura ministeriale deputata all'erogazione dei pagamenti. La Corte ha quindi escluso che il Ministero dell'economia e delle finanze sia un mero interventore in tale assetto, rilevando invece che la sua originaria evocazione in giudizio radica la competenza nel Tribunale di Roma. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
Consente al tribunale che si ritiene incompetente di sollevare conflitto di competenza d'ufficio.
La preclusione alla rilevazione della competenza deve essere rispettata, ma nel caso concreto non era maturata; la modifica del 2024 si applica solo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
art. 3, comma 1, lett. a); art. 7, comma 1
La novella sulla rilevazione d'ufficio dell'incompetenza non si applica ai procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023.
La riassunzione non introduce un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di quello originariamente instaurato.
art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79
Istituisce il Fondo per i ristori delle vittime di crimini di guerra e disciplina che i giudicati di condanna sono eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo; non esclude la legittimazione passiva dello Stato estero nel giudizio di cognizione.
La norma è derogata dall'art. 43 citato, che fa acquistare efficacia esecutiva alla condanna solo al passaggio in giudicato.
art. 10, primo comma, Cost.
Il richiamo ai principi internazionali consuetudinari opera nei limiti della c.d. immunità ristretta nell'esecuzione, senza eliminare la giurisdizione di cognizione nei casi di gravi violazioni dei diritti fondamentali.
art. 24 Cost.
La tutela giurisdizionale comprende anche la fase esecutiva, ma nel bilanciamento con gli obblighi internazionali la disciplina del Fondo è stata ritenuta non irragionevole.
art. 117, primo comma, Cost.
I vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, compresi i trattati, integrano il parametro di legittimità costituzionale della normativa interna.
La disciplina del Fondo è stata letta dalla Corte costituzionale come una sorta di espromissione ex lege, con effetto liberatorio per il debitore originario nella misura prevista dalla legge.
La notificazione agli uffici dell'Avvocatura dello Stato serve a rendere nota l'introduzione del giudizio e a consentire l'eventuale intervento dell'amministrazione.
La regola generale è stata ritenuta recessiva rispetto alle norme di contabilità pubblica che radicano il pagamento nel foro erariale.
art. 7 R.D. n. 1611/1933
La deroga al foro erariale vale solo per il volontario intervento; non opera quando l'amministrazione statale sia convenuta originariamente in giudizio.
art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260
Richiamato in via analogica per descrivere l'effetto di sanatoria derivante dalla costituzione dell'amministrazione statale quale parte correttamente legittimata.
D.M. Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2023
Individua la Direzione dei servizi del Tesoro in Roma quale struttura deputata all'erogazione dei ristori, base del forum destinatae solutionis.
Massime di principio
- Nelle azioni di cognizione per il risarcimento dei danni da crimini di guerra del Terzo Reich, la competenza territoriale si determina, quando sia convenuta originariamente anche un'amministrazione dello Stato italiano, secondo il foro erariale radicato a Roma sulla base del luogo di esecuzione del ristoro previsto dalla disciplina speciale.
- La riassunzione dopo la declinatoria di competenza non dà vita a un nuovo giudizio: la competenza si valuta con riferimento alla domanda originaria e alla data di introduzione del procedimento, non a quella della riassunzione.
- La disciplina speciale del Fondo Ristori incide sulla fase esecutiva e non priva di legittimazione passiva lo Stato estero nel giudizio di cognizione; l'amministrazione italiana ha, semmai, interesse ad intervenire per sostenere il rigetto della domanda contro lo Stato straniero.
- La deroga al foro erariale prevista per il volontario intervento dell'amministrazione non opera quando l'amministrazione statale sia evocata sin dall'inizio come parte convenuta del giudizio.
- Quando il pagamento dovuto in base a una disciplina speciale è allocato presso una specifica struttura ministeriale centrale, il criterio del forum destinatae solutionis può radicare la competenza inderogabile nel tribunale del luogo in cui tale struttura è ubicata.
- rami
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