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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20481/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: (1) violazione di legge ex art.606 lett. c) c.p.p. per inosservanza dell'art.649 c.p.p. (presunto bis in idem) — si censura la mancata valutazione della identità del fatto tra la presente pronuncia e una precedente condanna per lo stesso reato (tentata estorsione); (2) vizi motivazionali ex art.606 lett. e) c.p.p. riguardanti la credibilità e l'attendibilità della persona offesa, contestando la valutazione della prova testimoniale.

La decisione

Il primo motivo (ne bis in idem) è stato ritenuto fondato: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'art.629 c.p. (capo B) e ha rinviato il processo ad altra Sezione della Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su quel capo, affinché sia valutata la sussistenza del bis in idem e, in caso di accertamento positivo, vengano adottate le conseguenti determinazioni (compresa autonoma determinazione della pena per il reato 'minore' precedentemente unificato). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e aspecifico: la censura sulla motivazione relativa alla credibilità della persona offesa è stata considerata una riproposizione del sindacato di merito non consentito in cassazione. Quanto al capo relativo allo stupefacente (art.73 co.5 d.p.r. 309/90, capo A), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la dichiarazione di responsabilità è stata ritenuta irrevocabile.

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p. lett. c)

    Invocato per censurare la violazione della norma sul divieto di doppio giudizio (art.649 c.p.p.). La Corte ha ritenuto fondato il motivo ex lett. c) nella parte relativa al presunto bis in idem, annullando e rinviando il capo interessato.

  • art.606 c.p.p. lett. e)

    Invocato per dedurre vizi della motivazione (mancanza/contraddittorietà/illogicità) sulla valutazione della credibilità della persona offesa; la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e in sostanza un sindacato di merito, perciò inammissibile.

  • art.649 c.p.p.

    Norma sul divieto di doppio giudizio (ne bis in idem). La Corte ha ritenuto che, data la prossimità fattuale tra le pronunce, sia necessario un esame comparato per stabilire l'identità della 'res' e quindi la possibile preclusione del secondo giudizio; perciò ha disposto il rinvio.

  • art.73 co.5 d.p.r. 309/90

    Riferito al capo A (illecito di stupefacenti). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso su tale capo e ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

  • art.629 c.p.

    Indica il reato contestato nel capo B (oggetto dell'annullamento e del rinvio). La Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo capo e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio.

  • art.23 co.8 d.l. 137/20

    Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la vicenda è stata trattata con le notifiche/forme previste da tale normativa.

  • art.624 c.p.p.

    Citato nella decisione in relazione all'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità su un capo; la Corte ha disposto l'irrevocabilità per il capo relativo agli stupefacenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre una rivalutazione dei fatti o a chiedere la riconsiderazione della credibilità delle fonti: tali censure, se sono meramente di merito, risultano aspecifiche e inammissibili (art.606 lett. e)).
  • Le doglianze basate sul presunto ne bis in idem richiedono un esame comparato delle pronunce: la Corte di legittimità può annullare e rinviare quando esista un'evidente prossimità fattuale, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione sull'identità della 'res'.
  • Quando è possibile una sovrapposizione fra due vicende (stesso luogo, tempo, persona offesa o medesimi motivi a delinquere), la questione del doppio giudizio può essere decisa anche se il ricorso contiene altre doglianze di merito non ammesse: la Cassazione procede all'analisi documentale necessaria per verificare il bis in idem.
  • Le censure che cumulano indifferenziatamente i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza specificazione sono vulnerabili e possono determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Se la Cassazione accerta la violazione del divieto di doppio giudizio, il giudice di rinvio deve adottare le conseguenti determinazioni, ivi compresa l'autonoma determinazione della pena per il reato che venga ritenuto 'minore' e che in precedenza fosse stato unificato ai fini sanzionatori.
  • La pronuncia cassazionale può essere parziale: è possibile annullare un capo e dichiarare irrevocabile un altro, con conseguente prosecuzione autonoma del processo limitatamente alle parti non irrevocabili.

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