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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11296/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La banca aveva erogato a un mutuatario, con atto rogato il 5 dicembre 2007 dal notaio, un mutuo di Euro 120.000,00 garantito da ipoteca su un immobile che il notaio aveva attestato essere di esclusiva proprietà del mutuatario e libero da formalità pregiudizievoli. Dopo l’inadempimento del mutuatario e l’avvio dell’esecuzione immobiliare, la banca rilevò una domanda di simulazione assoluta dell’atto di acquisto dell’immobile, trascritta il 14 luglio 1983, e la successiva trascrizione, il 5 ottobre 2007, della sentenza che l’aveva accolta. Poiché la domanda era stata trascritta prima dell’acquisto del mutuatario, avvenuto il 5 aprile 2007, la procedura esecutiva fu dichiarata estinta; la decisione venne confermata in sede di reclamo. La banca agì quindi contro il notaio per responsabilità professionale e ottenne dal Tribunale di Roma, con sentenza del 12 settembre 2016, la condanna al pagamento di Euro 100.628,55 oltre accessori e spese. L’appello del notaio fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. comunicata l’11 luglio 2017. Il notaio propose ricorso per cassazione articolato in nove motivi: contestò, con i primi due, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello per difetto di motivazione e per omesso esame di una richiesta istruttoria; dedusse poi la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e la violazione delle regole sull’onere della prova; lamentò la violazione del contraddittorio per l’assunta rilevazione d’ufficio della mancata o negligente esecuzione delle visure; contestò l’accertamento dell’esistenza e dell’efficacia della trascrizione pregiudizievole, richiamando anche la disciplina delle trascrizioni e l’usucapione; censurò l’accertamento del danno, del nesso causale e la sua quantificazione, comprese le spese di esecuzione, l’asserita natura di secondo grado dell’ipoteca e il concorso colposo della banca; infine contestò la regolazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. L’eccezione della banca di inammissibilità per carente esposizione dei fatti è stata respinta: la prolissità e la mancanza di sintesi non determinano inammissibilità se non rendono oscure le questioni e le censure. I primi due motivi, diretti contro l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., sono stati dichiarati inammissibili: la censura sulla motivazione riguardava un vizio non più denunciabile come insufficienza motivazionale e quella istruttoria il rigetto implicito di una prova nuova, non deducibile come vizio proprio dell’ordinanza. Sono state dichiarate inammissibili anche le censure di omesso esame di fatti, precluse dalla doppia conforme sulle questioni di fatto. I motivi sulla nullità della citazione e sull’onere della prova sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riprodotto né indicato compiutamente l’atto di citazione e l’atto con cui aveva formulato l’eccezione; la motivazione del Tribunale sulla sufficiente individuazione della domanda, inoltre, superava il minimo costituzionale. È stata respinta la censura di violazione del contraddittorio: la banca aveva già posto a fondamento della domanda la carente diligenza nelle visure e la differenza tra omissione e inesecuzione diligente delle verifiche non introduceva una questione nuova rilevata d’ufficio. Le contestazioni sull’esistenza e sugli effetti della formalità pregiudizievole sono state dichiarate inammissibili perché non riportavano il contenuto dei documenti invocati, non rispettavano gli oneri di specificità del ricorso e si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove; inoltre non confutavano la ratio relativa alla perdita irreversibile della garanzia. La Corte ha ribadito che, allegato l’inadempimento del professionista e provati danno e nesso causale, spetta al professionista dimostrare il diligente adempimento o il fatto impeditivo o estintivo della responsabilità; il ricorrente non aveva dimostrato di avere adempiuto agli obblighi professionali. Le censure sul danno e sulla sua quantificazione sono state inammissibili o infondate: il ricorso non si confrontava con l’accertamento secondo cui una corretta condotta notarile avrebbe indotto la banca a non concedere il mutuo senza garanzia reale, né con il fatto che il Tribunale aveva parametrato il danno al valore dell’immobile e non all’intero importo mutuato. Le contestazioni sulle spese di esecuzione e sulla valutazione delle prove non configuravano vizi di legittimità; la tesi sull’ipoteca di primo grado non risultava adeguatamente contrastata. È stata infine respinta la censura sulle spese di primo grado: la formula "secondo soccombenza" era compatibile con l’integrale condanna del notaio, risultato totalmente soccombente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di Cassazione, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nella specie, i motivi del ricorso, pur prospettando nominalmente degli errores in procedendo, nella sostanza denunciano, da un lato, un vizio di insufficienza della motivazione (che non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione neppure nei casi ordinari) e, dall’altro, il rigetto implicito di una prova nuova in appello. In entrambi i casi, si tratta di censure che non possono essere utilmente rivolte, neppure in astratto, avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c..

    L’ordinanza di inammissibilità dell’appello è censurabile in cassazione per i suoi vizi processuali propri, non per insufficienza motivazionale né per il rigetto implicito di una prova nuova.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Tuttavia, non ha specificatamente riprodotto – nè direttamente, nè indirettamente – l’atto con il quale avrebbe formulato una simile eccezione e neppure il tenore effettivo dell’atto di citazione che egli assume essere nullo per genericità nell’esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda. Tale omissione impedisce a questa Corte di verificare la fondatezza delle censure e, quindi, rende inammissibili i motivi in esame.

    La parte che denuncia un vizio processuale deve indicare e riprodurre in modo specifico gli atti rilevanti; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente nel fascicolo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Il vizio motivazionale è denunciabile solo quando la motivazione presenti una delle anomalie radicali indicate, e non per il mero difetto di sufficienza o per il dissenso sulla valutazione delle risultanze.

  • art. 101 c.p.c., comma 2

    Sussiste violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, solamente laddove il giudice abbia fondato la decisione su una questione effettivamente rilevata d’uffizio e non sottoposta al preventivo contraddittorio fra le parti.

    La violazione del contraddittorio si configura solo quando la decisione si fonda su una questione rilevata d’ufficio e non previamente sottoposta alle parti; non ricorre se il fatto posto a base della decisione era già compreso nella domanda.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta verificatasi – con effetto irreversibile – la perdita della garanzia ipotecaria in capo alla Banca mutuataria, la stessa aveva l’onere solamente di allegare l’inadempimento del notaio rogante, mentre spettava a quest’ultimo, secondo le regole generali di ripartizione dell’onere della prova, dimostrare di aver diligentemente adempiuto.

    Nell’azione per inadempimento della prestazione professionale, allegato l’inadempimento e provati il danno e il nesso causale, compete al professionista dimostrare l’esatto adempimento o il fatto impeditivo o estintivo della responsabilità.

  • art. 1411 c.c.

    Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l’oggetto dell’ipoteca, ciò determina l’assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l’istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un’ipotesi di responsabilità “da contatto sociale” fondata sull’affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta.

    L’incarico notarile di effettuare le visure può fondare obblighi anche verso la banca mutuante, quale terzo beneficiario della prestazione professionale, oltre che verso il cliente che ha conferito l’incarico.

  • art. 1227 c.c.

    Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e, stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

    Quando il notaio omette gli obblighi accessori di verifica dei registri immobiliari, la responsabilità contrattuale che ne deriva non consente di configurare, per ciò solo, un concorso colposo del cliente nell’inadempimento di tali obblighi.

  • art. 115 c.p.c.

    Infatti, in sede di legittimità una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, bensì, rispettivamente, solo allorchè si deduca che quest’ultimo abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si identifica con una valutazione delle prove ritenuta erronea: occorre dedurre l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Infatti, in sede di legittimità una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, bensì, rispettivamente, solo allorchè si deduca che quest’ultimo abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando siano disattese prove legali o attribuita efficacia di prova legale a elementi soggetti a valutazione, non per il solo dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 385 c.p.c., comma 1

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    In caso di rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.

    Quando ricorrono i presupposti normativi a seguito del rigetto dell’impugnazione, deve essere disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, senza valutazioni discrezionali.

Massime di principio

  • Nell’azione per inadempimento di una prestazione professionale, una volta allegato l’inadempimento e provati dal creditore il danno e il nesso causale, spetta al professionista dimostrare l’esatto adempimento o il fatto impeditivo o estintivo della responsabilità.
  • L’incarico conferito a un notaio per le visure del bene destinato a garantire un mutuo ipotecario comporta obblighi professionali anche nei confronti della banca mutuante, quale terzo beneficiario della prestazione o soggetto che fa affidamento qualificato sull’attività del notaio.
  • La verifica preventiva della libertà e disponibilità dell’immobile e delle risultanze dei registri immobiliari rientra, salvo espressa dispensa concorde, nell’oggetto della prestazione notarile; la sua inosservanza può fondare responsabilità contrattuale per inadempimento.
  • La violazione del contraddittorio per decisione su questione rilevata d’ufficio sussiste solo se la questione non è stata previamente sottoposta alle parti; non ricorre quando il profilo fattuale deciso era già compreso nella domanda.
  • La denuncia di un vizio processuale in cassazione richiede l’indicazione e la riproduzione specifica degli atti su cui la censura si fonda, anche quando la Corte sia giudice del fatto processuale.
  • Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede la deduzione delle specifiche anomalie relative all’introduzione o al regime legale delle prove.
  • L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione per vizi processuali propri compatibili con la sua struttura, non per insufficienza della motivazione né per il rigetto implicito di una richiesta di prova nuova.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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