Cassazione Civile, Ordinanza n. 18203/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di una unità immobiliare destinata a laboratorio, oggetto di procedura DOCFA. La società proprietaria aveva ottenuto in primo grado e poi in appello l'annullamento dell'atto con cui l'Amministrazione aveva attribuito l'immobile alla categoria D/7, ritenendo invece corretto il classamento in C/3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello della contribuente, asseritamente meramente riproduttivo delle deduzioni del ricorso introduttivo; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione ritenuta carente e contraddittoria nella parte in cui la CTR ha confermato il classamento in C/3; 3) violazione delle norme sul catasto edilizio urbano e sulla semplificazione delle procedure di accatastamento di cui al R.D.L. n. 652/1939, sostenendo che, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, l'unità dovesse essere inserita in categoria D/7 e non in C/3.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già poste a base dell'impugnazione del provvedimento impositivo soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione ex art. 53 d.lgs. 546/1992, attesa la piena devoluzione del giudizio di appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti: la CTR aveva spiegato in modo comprensibile perché l'immobile fosse un laboratorio e non un opificio industriale, e quindi perché fosse più coerente la categoria C/3. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto sulle caratteristiche dell'immobile, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario l'appello è specifico anche quando ripropone le ragioni già dedotte contro l'atto impositivo, purché si confronti con la decisione di primo grado; l'appello ha carattere pienamente devolutivo e non è limitato alla denuncia di vizi specifici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge nei primi e terzi motivi, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza e, per il terzo motivo, ha rilevato che si trattava in realtà di una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la riforma del 2012 e interpreta il vizio motivazionale come ridotto al "minimo costituzionale", ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale.
La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio motivazionale in cassazione.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
È richiamato quale fonte della disciplina del catasto edilizio urbano e delle regole di classificazione catastale degli immobili urbani.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito tramite Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è validamente specifico anche se ripropone le medesime ragioni già esposte in primo grado, quando tali ragioni si pongano in contrapposizione alla decisione impugnata; il requisito di specificità va letto alla luce del pieno effetto devolutivo del gravame.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo un'anomalia motivazionale che equivalga a violazione di legge costituzionalmente rilevante, non anche la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non è viziata se il giudice spiega, in modo intelligibile, perché ritiene un immobile riconducibile a una determinata categoria catastale.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: le deduzioni volte a contestare l'apprezzamento delle caratteristiche concrete del bene sono inammissibili.
- La classificazione catastale va verificata in base alla concreta destinazione e alle caratteristiche dell'immobile: la distinzione tra laboratorio e opificio industriale è decisiva per la scelta tra categorie diverse, ma la sua valutazione resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.
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