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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18203/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di una unità immobiliare destinata a laboratorio, oggetto di procedura DOCFA. La società proprietaria aveva ottenuto in primo grado e poi in appello l'annullamento dell'atto con cui l'Amministrazione aveva attribuito l'immobile alla categoria D/7, ritenendo invece corretto il classamento in C/3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello della contribuente, asseritamente meramente riproduttivo delle deduzioni del ricorso introduttivo; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione ritenuta carente e contraddittoria nella parte in cui la CTR ha confermato il classamento in C/3; 3) violazione delle norme sul catasto edilizio urbano e sulla semplificazione delle procedure di accatastamento di cui al R.D.L. n. 652/1939, sostenendo che, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, l'unità dovesse essere inserita in categoria D/7 e non in C/3.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già poste a base dell'impugnazione del provvedimento impositivo soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione ex art. 53 d.lgs. 546/1992, attesa la piena devoluzione del giudizio di appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti: la CTR aveva spiegato in modo comprensibile perché l'immobile fosse un laboratorio e non un opificio industriale, e quindi perché fosse più coerente la categoria C/3. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto sulle caratteristiche dell'immobile, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello è specifico anche quando ripropone le ragioni già dedotte contro l'atto impositivo, purché si confronti con la decisione di primo grado; l'appello ha carattere pienamente devolutivo e non è limitato alla denuncia di vizi specifici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge nei primi e terzi motivi, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza e, per il terzo motivo, ha rilevato che si trattava in realtà di una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la riforma del 2012 e interpreta il vizio motivazionale come ridotto al "minimo costituzionale", ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio motivazionale in cassazione.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    È richiamato quale fonte della disciplina del catasto edilizio urbano e delle regole di classificazione catastale degli immobili urbani.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito tramite Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello è validamente specifico anche se ripropone le medesime ragioni già esposte in primo grado, quando tali ragioni si pongano in contrapposizione alla decisione impugnata; il requisito di specificità va letto alla luce del pieno effetto devolutivo del gravame.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo un'anomalia motivazionale che equivalga a violazione di legge costituzionalmente rilevante, non anche la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non è viziata se il giudice spiega, in modo intelligibile, perché ritiene un immobile riconducibile a una determinata categoria catastale.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: le deduzioni volte a contestare l'apprezzamento delle caratteristiche concrete del bene sono inammissibili.
  • La classificazione catastale va verificata in base alla concreta destinazione e alle caratteristiche dell'immobile: la distinzione tra laboratorio e opificio industriale è decisiva per la scelta tra categorie diverse, ma la sua valutazione resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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