Cassazione Penale, Sentenza n. 18322/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto con cui il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo di euro 750.000,00. I motivi di ricorso sono: 1) contestazione della sussistenza del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), sostenendo che i trasferimenti siano frutto di un accordo per la composizione della crisi coniugale e dunque privi di dissenso; 2) vizio di proporzionalità e duplicazione degli effetti cautelari per la coesistenza di un sequestro conservativo parallelo, con richiamo al ne bis in idem e all'eccessiva compressione della libertà patrimoniale; 3) carenza o scarsità motivazionale del provvedimento impugnato, tale da renderne opaca la logica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per il fatto che confonde questioni di merito con profili di legittimità, trasformando di fatto il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente, coerente con le emergenze investigative e non affetta da vizio di omessa o apparente motivazione. Ha inoltre osservato che le allegazioni difensive (accordo coniugale) non risultano documentate nel materiale a disposizione della Corte e che il motivo relativo alla presunta duplicazione dei sequestri non confuta la motivazione del Tribunale, che aveva distinto i fatti e gli aspetti giuridici dei procedimenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha applicato la procedura prevista per i ricorsi trattati in tale modalità
art. 173-bis disp. att. c.p.p.
Norma citata per la riassunzione dei motivi di ricorso; la Corte richiede che i motivi siano specifici e autosufficienti
art. 606 comma 1 lett. b), c) e e) c.p.p.
Indicano i motivi deducibili in cassazione (violazione di legge, insufficiente motivazione, ecc.); la Corte ha ritenuto che le censure mosse non configurassero violazioni di legge specifiche e autonoma dimostrazione
Norma sostanziale relativa all'appropriazione indebita, richiamata in relazione alla qualificazione dei trasferimenti contestati; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del reato rientri nel merito e non sia supportata da elementi nuovi nel ricorso
Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo condannando la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari (sequestro preventivo) è ammesso solo per violazione di legge: le doglianze meramente di fatto o generiche sono inammissibili
- La Corte di legittimità non può essere utilizzata come terzo grado di merito: bisogna indicare con precisione gli errores in iudicando o in procedendo e fornire argomentazioni giuridiche specifiche
- Le deduzioni di fatto nuove o non documentate nel fascicolo non sono ammissibili in cassazione: il ricorso deve essere autosufficiente e basato sul materiale processuale già presente
- Per censurare la motivazione bisogna dimostrare che essa sia del tutto carente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; una motivazione sintetica ma comprensibile può essere comunque adeguata
- La contestazione della proporzionalità di misure cautelari richiede una confutazione puntuale della motivazione del giudice di merito, soprattutto quando questi abbia distinto temporalmente e giuridicamente procedimenti paralleli
- Ricorsi vaghi o che confondono questioni di diritto e di merito espongono il ricorrente al rischio di condanna alle spese e, se ravvisata colpa processuale, a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende)
- Se si sostiene l'esistenza di accordi o circostanze estintive o giustificative, è necessario produrre nel giudizio di merito la documentazione probatoria già nel primo grado o nel riesame, perché in Cassazione non è possibile introdurre nuovi elementi probatori
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