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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16577/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino marocchino impugnava il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato il suo trattenimento presso il CPR di Torino ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Il ricorso per cassazione censurava, con un unico motivo, la violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c., 14, comma 5, T.U. immigrazione, 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE e 111, comma 6, Cost., deducendo la violazione del principio di non contestazione, l'omessa valutazione di fatti storici allegati dalla difesa e non contestati dall'amministrazione, nonché la motivazione apparente o inesistente del provvedimento di proroga. In particolare, la difesa sosteneva che non vi fosse una ragionevole prospettiva di rimpatrio, richiamando dati e documentazione attestanti la sostanziale mancata esecuzione dei rimpatri di cittadini marocchini e la mancanza di accordi di rimpatrio tra Italia e Marocco, con conseguente illegittimità della proroga del trattenimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di proroga fosse privo di una motivazione effettiva, anche solo succinta, poiché il Giudice di pace si era limitato a richiamare genericamente i presupposti legali e a osservare che dovesse decidersi caso per caso, senza rispondere al nucleo dell'opposizione, cioè alla dedotta insussistenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio. La motivazione è stata giudicata inesistente o comunque del tutto generica e non idonea a consentire, neppure per relationem, di comprendere la ratio della proroga. In conseguenza, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, rilevando che era decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere adottata. Quanto alle spese, ha escluso la distrazione richiesta dal difensore, richiamando il patrocinio a spese dello Stato previsto ex lege per tali giudizi e la sua incompatibilità con la distrazione; ha inoltre dato atto che la disciplina delle spese nei confronti di una amministrazione statale segue le regole proprie del patrocinio a spese dello Stato, senza liquidazione diretta secondo il meccanismo ordinario della soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è stata dedotta la nullità del provvedimento per vizio di motivazione e per violazione del principio di non contestazione, come error in procedendo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione dei fatti allegati dalla difesa

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    norma che disciplina la proroga del trattenimento dello straniero nei CPR e richiede i relativi presupposti legali e motivazionali

  • art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE

    richiamato come parametro europeo sulla proroga del trattenimento e sulla verifica della prospettiva di rimpatrio

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato quale parametro costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    richiamati per affermare l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida/trattenimento

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come base per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    esclusa l'applicazione nella fattispecie di soccombenza di un'amministrazione statale

  • art. 14 c.p.c. o norme analoghe?

    non citata espressamente nel testo; non inserita

Massime di principio

  • Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve fornire una motivazione effettiva e non meramente formulaica, idonea a dar conto dei presupposti concreti della proroga e a rispondere alle specifiche contestazioni della difesa.
  • La verifica della legittimità della proroga richiede un apprezzamento concreto della sussistenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio; in mancanza di tale prospettiva, il trattenimento non può essere ulteriormente mantenuto.
  • La motivazione può essere anche succinta, ma non può essere inesistente o talmente generica da non consentire di comprendere il nucleo della decisione, neppure per relationem.
  • I fatti storici allegati dalla difesa e non contestati dall'amministrazione devono essere considerati nel giudizio di legittimità della proroga, in coerenza con il principio di non contestazione.
  • Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento, il patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la richiesta di distrazione delle spese non vale come rinuncia implicita al beneficio e, in ogni caso, è incompatibile con esso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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