Cassazione Civile, Ordinanza n. 25455/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel 2007 alcuni soggetti che avevano stipulato, mediante atto notarile, la cessione di un complesso comprendente un’azienda e un immobile convennero in giudizio il notaio rogante, lamentando che questi avesse errato nella liquidazione e nella tassazione dell’atto. Secondo gli attori, il notaio avrebbe applicato un criterio di tassazione non conforme alla volontà espressa in atto pubblico, che prevedeva la tassazione con riferimento al valore catastale degli immobili. Da ciò sarebbe derivato un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con maggiori imposte, sanzioni e interessi, poi riscossi nei confronti degli attori, rimasti solidalmente obbligati con l’acquirente verso l’Erario. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello fu invece accolta per quanto di ragione, con condanna del notaio al pagamento della somma corrispondente all’imposta non correttamente liquidata. Il notaio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3-ter d.lgs. n. 463/1997 ex art. 360, n. 3, c.p.c.: sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto applicabile all’atto del 27 maggio 2002 il regime di autoliquidazione telematica delle imposte per gli atti immobiliari, regime che sarebbe stato operativo solo da ottobre 2003. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza di appello: la responsabilità del notaio non era fondata, in via decisiva, sull’applicabilità del regime telematico di autoliquidazione, ma sul fatto che egli non aveva comunque curato la tassazione dell’atto secondo la volontà espressa dalle parti, che avevano chiesto l’applicazione del criterio del valore catastale. Secondo la Corte, se il notaio avesse seguito tale volontà, l’imposta sarebbe stata corrisposta dalla società acquirente, allora solvibile, e non sarebbe sorto il recupero coattivo nei confronti degli attori. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
richiamato come norma evocata nel motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata
menzionato in relazione alle procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari
usato quale parametro di denuncia della violazione o falsa applicazione di legge
richiamato nella prospettazione degli attori come base della responsabilità solidale per l’imposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un passaggio motivazionale non decisivo.
- In tema di responsabilità professionale del notaio per la tassazione dell’atto, rileva anche la mancata conformazione alla volontà delle parti espressa nel rogito quanto al criterio di liquidazione dell’imposta, se da tale omissione derivi il pregiudizio economico lamentato.
- Per superare la decisione di merito non basta dimostrare un possibile errore sul quadro normativo richiamato dal giudice di appello, se resta intatta l’altra autonoma ragione che sorregge la condanna.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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