Cassazione Civile, Ordinanza n. 34644/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da un proprietario di autovettura contro la proprietaria di un'altra vettura e la relativa impresa assicuratrice. L'attore sosteneva che una Fiat 500, ferma e già incidentata, avesse preso fuoco di notte e che l'incendio si fosse propagato alla Nissan Qashqai parcheggiata dietro, danneggiandola. In primo grado il giudice aveva rigettato sia la domanda principale sia quella riconvenzionale della proprietaria della Fiat 500, rilevando la mancanza di prova sulla causa dell'incendio. In appello il tribunale, invece, riformava la decisione, accoglieva la domanda risarcitoria del danneggiato e condannava in solido proprietaria del veicolo e assicurazione al pagamento di euro 9.000 oltre interessi e spese. La compagnia assicuratrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c. e omesso/insufficiente esame di fatti decisivi: sosteneva che il tribunale avesse errato nel ritenere priva di efficacia probatoria la relazione dei Carabinieri di Nardò, nonostante non fosse stata proposta querela di falso, e che avesse fatto un uso scorretto della prova per presunzioni e della prova testimoniale, trascurando deposizioni di segno opposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il ricorso era formulato in modo tecnicamente carente rispetto ai requisiti di autosufficienza; dall'altro, nel merito, ha ritenuto infondata la censura sull'art. 2700 c.c., chiarendo che la fede privilegiata delle relazioni dei Carabinieri copre solo i fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti, non anche le conclusioni frutto di una loro ricostruzione. Ha poi ritenuto che il tribunale si fosse limitato a una valutazione complessiva del materiale probatorio, reputando più credibile la versione dei fatti offerta dal danneggiato alla luce anche delle testimonianze. La critica della ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la censura non può risolversi in una nuova valutazione del merito
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere una chiara esposizione sommaria dei fatti e il puntuale richiamo degli atti e documenti rilevanti, con indicazione di dove siano reperibili nel fascicolo
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione perché il giudice di merito ha valutato complessivamente le prove disponibili
la fede privilegiata dell'atto pubblico copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, non le conclusioni o ricostruzioni personali contenute nel verbale
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha svolto una valutazione globale e non illogica delle prove
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
indicano la trattazione in camera di consiglio non partecipata ricorrendone i presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La relazione redatta da pubblici ufficiali o verbalizzanti fa fede fino a querela di falso solo per i fatti da essi direttamente percepiti e attestati come avvenuti in loro presenza; non copre, invece, valutazioni, deduzioni o ricostruzioni soggettive dei verbalizzanti.
- La censura per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una diversa ponderazione delle prove: se il giudice di merito ha valutato complessivamente il compendio istruttorio e ha espresso una motivazione coerente, la critica è inammissibile o infondata.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare puntualmente i requisiti di specificità e autosufficienza, indicando in modo chiaro i fatti di causa e la collocazione processuale degli atti e documenti richiamati; in difetto, il ricorso può risultare inammissibile.
- Il vizio motivazionale o la violazione di legge non consentono di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sulla attendibilità dei testimoni o sulla preferibilità di una ricostruzione fattuale rispetto a un'altra.
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