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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29114/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. mediante applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti. Secondo la difesa, l'accordo originario di patteggiamento comprendeva, oltre alla pena principale, anche l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis c.p. Tale accordo, formalizzato per iscritto, sarebbe stato poi modificato unilateralmente dal pubblico ministero all'udienza, con revoca del consenso alla pena sostitutiva; il giudice avrebbe quindi recepito una richiesta non più corrispondente all'accordo iniziale, determinando un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e un vizio della volontà dell'imputato. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p. per la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento immediato. Con il terzo motivo si lamentava l'erronea applicazione degli artt. 69 e 99 c.p. e il vizio di motivazione sul bilanciamento delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbente sugli altri, affermando che l'accordo di patteggiamento, una volta perfezionato tra imputato e pubblico ministero, ha natura di negozio processuale recettizio irrevocabile e non può essere modificato unilateralmente da una sola parte. Poiché nella specie la pena sostitutiva della detenzione domiciliare era stata concordata originariamente e poi esclusa per iniziativa unilaterale del pubblico ministero, recepita dal giudice, si è verificata una difformità tra richiesta e sentenza. Trattandosi di vizio deducibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza è stata annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di applicazione della pena presuppone un accordo tra imputato e pubblico ministero, che vincola le parti una volta perfezionato e recepito dal giudice

  • art. 20-bis c.p.

    è richiamata come pena sostitutiva concordata nell'accordo di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla difesa quale parametro per il dovere del giudice di verificare immediatamente eventuali cause di proscioglimento

  • art. 69 c.p.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze

  • art. 99 c.p.

    richiamato nel terzo motivo in tema di recidiva

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento, tra cui il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e i vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90

    norma incriminatrice posta a base della condanna con patteggiamento

  • d.P.R. 309/90

    testo normativo in materia di stupefacenti richiamato per la contestazione dei fatti

Massime di principio

  • L'accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero nel patteggiamento ha natura di negozio processuale recettizio ed è, una volta perfezionato, irrevocabile e insuscettibile di modifica unilaterale da parte di uno solo dei contraenti.
  • La modifica dell'accordo di applicazione della pena è ammissibile solo se interviene un nuovo consenso concorde di entrambe le parti prima della sentenza che recepisce il patto originario.
  • Se il giudice recepisce una richiesta di patteggiamento non più corrispondente all'accordo effettivamente intervenuto tra le parti, si realizza un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza deducibile con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Nel giudizio su sentenza ex art. 444 c.p.p., il sindacato di legittimità è circoscritto ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui i vizi della volontà, il difetto di correlazione, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

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