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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13658/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la proposta di definizione anticipata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore del Comune, oltre a un’ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende, con conseguente applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2008 emessi da un Comune nei confronti di una società proprietaria di terreni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata solo parzialmente, sulla base del rilievo che i terreni erano edificabili secondo lo strumento urbanistico e che la scelta della società di programmare nel tempo gli interventi edificatori non poteva incidere sulla base imponibile ICI. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, sostenendo che la Corte tributaria non aveva distinto correttamente il valore venale dei terreni in base al diverso grado di edificabilità, non aveva considerato oneri finanziari e costo di acquisto del terreno e aveva erroneamente calcolato l’utile dell’imprenditore solo sui costi di costruzione, senza includervi il costo del terreno. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, perché la motivazione del giudice di merito era sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi, e ha ritenuto il secondo motivo inammissibile in parte per difetto di specifica indicazione degli atti e in parte perché le doglianze richiedevano un nuovo accertamento di fatto e contestavano valutazioni di merito congruamente motivate.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata, e la successiva opposizione, non impediscono la decisione collegiale; la Corte richiama anche il principio di assenza di incompatibilità tra chi ha formulato la proposta e la composizione del Collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come base della trattazione collegiale successiva all’opposizione alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente la censura per nullità della sentenza; nel caso concreto il vizio di motivazione apparente è escluso perché la sentenza impugnata esponeva adeguatamente la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro della censura di violazione di legge dedotta contro l’interpretazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Per la base imponibile ICI delle aree edificabili rileva il valore venale in comune commercio; l’edificabilità va desunta dalla disciplina urbanistica e, nella valutazione, possono incidere solo i parametri normativi pertinenti, con apprezzamento di merito se congruamente motivato.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    L’edificabilità dell’area, ai fini ICI, si desume dalla qualificazione urbanistica nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi, ferma la considerazione della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e dei vincoli urbanistici.

  • art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nei giudizi tributari i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La parte ricorrente non deve produrre il proprio fascicolo se già acquisito al fascicolo d’ufficio, salvo il caso di irrituale restituzione del fascicolo di parte.

  • art. 369, terzo comma, c.p.c.

    La trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte consente di evitare la produzione del fascicolo di parte già acquisito, ma resta fermo l’onere di specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti e della loro collocazione nei giudizi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore del controricorrente a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È disposta un’ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza di merito non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito; se invece la ratio decidendi è intelligibile, la censura va respinta.
  • In tema di ICI sulle aree edificabili, l’edificabilità si desume dalla qualificazione urbanistica del suolo secondo il piano regolatore e gli strumenti attuativi; la concreta e attuale potenzialità edificatoria può incidere sul valore venale, ma non esclude il regime fiscale proprio dell’area edificabile.
  • Le scelte imprenditoriali del contribuente circa il momento o la progressione dell’edificazione non incidono di per sé sulla base imponibile ICI, se il bene resta urbanisticamente edificabile.
  • La determinazione del valore venale delle aree edificabili è rimessa al giudice di merito nei limiti dei parametri normativi; se la valutazione è congruamente motivata e il criterio non è illogico, non è sindacabile in cassazione.
  • Chi deduce in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata deve allegare di averla già proposta nei gradi di merito e indicare specificamente dove ciò sia avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • Nel processo tributario, la mancata produzione del fascicolo di parte non comporta improcedibilità se esso è già acquisito al fascicolo d’ufficio, ma resta fermo l’onere di specifica indicazione degli atti rilevanti ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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