Sentenza n. 6015/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, preceduto da un divieto prefettizio di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato, titolare della licenza da oltre cinquant’anni e da ultimo rinnovata nel 2016, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dal Questore di Venezia nell’ottobre 2022. Il provvedimento aveva valorizzato un deferimento per minaccia del 1997, una condanna definitiva per lesioni personali in ambito familiare, un ulteriore deferimento del 2010 relativo all’uso di un registratore fonico in sede giudiziaria e una situazione di persistente conflittualità con l’ex coniuge, con occupazione di parti separate del medesimo immobile e reciproci timori di ritorsioni. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e che l’istruttoria fosse fondata su dichiarazioni indirette e non verificate. Ha inoltre contestato la rilevanza e l’attualità dei precedenti, la loro definizione o irrilevanza penale, il fatto che fossero già noti al momento del rinnovo del 2016, nonché la ricostruzione della situazione familiare. Ha dedotto infine la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo l’assenza di una concreta e attuale pericolosità. In appello ha riproposto e sviluppato tali censure, denunciando il difetto di istruttoria e motivazione della sentenza del TAR e l’erronea valorizzazione di elementi risalenti o non penalmente rilevanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Veneto. Ha ritenuto che il rilascio e il rinnovo del porto d’armi siano oggetto di un potere ampiamente discrezionale e preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza, fondato su una prognosi circa la possibilità di abuso dell’arma e sulla necessità di una affidabilità piena, senza che occorra l’accertamento di un abuso effettivo, una condanna penale o una misura di sicurezza. Anche semplici indizi di inaffidabilità, episodi non penalmente rilevanti e situazioni di conflittualità familiare possono concorrere alla valutazione negativa. Gli elementi erano stati considerati sia singolarmente sia nel loro insieme e risultavano idonei a fondare un quadro complessivo non rassicurante. La risalenza dei precedenti non impediva la loro valorizzazione, soprattutto perché la situazione di tensione con l’ex coniuge risultava accertata anche in epoca recente. Il precedente rinnovo del 2016 non vincolava l’amministrazione, che può procedere a una nuova valutazione sulla base di elementi aggiornati; eventuali carenze della precedente istruttoria non attribuiscono il diritto alla reiterazione dell’errore. Le censure tendevano quindi a ottenere una rivalutazione del merito amministrativo, non consentita in assenza di manifesta illogicità o travisamento. Il Collegio ha inoltre rilevato che il TAR aveva fondato la decisione anche sull’autonomo divieto prefettizio di detenzione delle armi, non specificamente impugnato in appello: tale autonoma ratio decidendi era divenuta definitiva per formazione del giudicato interno e, comunque, la permanenza del divieto rendeva privo di interesse concreto e attuale l’annullamento del distinto diniego di rinnovo. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare in via prognostica l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi, nell’ambito di una funzione preventiva e ampiamente discrezionale.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Costituisce la base del divieto prefettizio di detenzione delle armi, ritenuto autonomamente ostativo al rilascio o rinnovo della licenza di porto d’armi.
È richiamato quale disposizione che sancisce il divieto ordinario di detenzione e porto abusivo di armi, rispetto al quale l’autorizzazione di polizia opera come deroga.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato insieme all’art. 699 c.p. per evidenziare il carattere eccezionale e restrittivo delle autorizzazioni in materia di armi.
artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione, alla mancata valutazione delle osservazioni difensive e all’inadeguatezza dell’istruttoria; le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma di un’autorizzazione eccezionale rispetto al divieto generale di detenere armi; l’autorità di pubblica sicurezza deve pertanto svolgere un controllo particolarmente penetrante sull’affidabilità del richiedente.
- I provvedimenti in materia di armi hanno natura preventiva e non sanzionatoria: il diniego, la revoca o il divieto di detenzione possono essere adottati sulla base di una prognosi motivata di possibile abuso, senza necessità di provare un abuso effettivo, di una condanna penale o di una misura di sicurezza.
- Nella valutazione dell’affidabilità al porto d’armi possono assumere rilievo anche episodi risalenti, fatti privi di autonoma rilevanza penale e situazioni di conflittualità familiare o di coppia, purché considerati nell’ambito di una valutazione complessiva della personalità e idonei a far sorgere ragionevoli dubbi sul corretto uso dell’arma.
- Il precedente rilascio o rinnovo della licenza non vincola l’amministrazione nelle valutazioni successive: essa può rivalutare la posizione sulla base di elementi nuovi, aggiornati o complessivamente riconsiderati, e il precedente provvedimento favorevole non fonda una pretesa alla reiterazione di eventuali errori istruttori.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prognostiche dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento; non è consentita una sostituzione del giudice nella rivalutazione del merito degli elementi indiziari.
- Quando una sentenza si fonda su più autonome rationes decidendi, la mancata impugnazione specifica di una di esse ne determina la definitività per giudicato interno; se tale ratio consiste in un autonomo divieto di detenzione delle armi, la sua permanenza può inoltre escludere l’interesse concreto e attuale all’impugnazione del distinto diniego di rinnovo della licenza.
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