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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot.n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria di rigetto dell’istanza di riesame del decreto dell’8.5.2013 di divieto di porto d’armi, prot. n. -OMISSIS-/AG.P.S./Area I^ bis, Fasc. n.-OMISSIS-, oggi pure impugnato quale atto presupposto, notificato all’odierno ricorrente in data 28.04.2023.

Giustizia amministrativa202300425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di riesame del divieto di porto d’armi adottato nel 2013, con impugnazione tardiva anche del decreto presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il rigetto prefettizio dell’istanza di riesame e revoca del divieto di porto d’armi, deducendo, da un lato, eccesso di potere per contraddittorietà e genericità della motivazione e difetto di istruttoria e, dall’altro, violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e irragionevolezza. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato soltanto, per relationem, sul parere non vincolante dei Carabinieri, senza adeguata valutazione delle proprie osservazioni e senza una verifica attuale della personalità, essendo stati valorizzati fatti risalenti, procedimenti penali estinti, un episodio risalente alla minore età, rapporti di parentela e una occasionale frequentazione. Ha inoltre dedotto l’incompletezza della comunicazione del preavviso di rigetto, l’omessa considerazione della relazione della Stazione dei Carabinieri territorialmente competente e l’assenza di una valutazione della condotta tenuta nell’ultimo decennio. L’Amministrazione ha fondato il giudizio prognostico sulla pregressa condanna per rissa, lesioni personali e violazione della normativa sulle armi, sul decreto penale per impiego non autorizzato di gas tossici, sull’omessa comunicazione del cambio di residenza nella denuncia delle armi, su una frequentazione con soggetto segnalato per reati contro la persona e, soprattutto, sul contesto familiare e sociale, comprendente figli condannati anche per reati concernenti armi e munizioni e un cognato condannato per associazione mafiosa e reati in materia di stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che il decreto prefettizio del 2013, non impugnato tempestivamente, era stato contestato tardivamente insieme al rigetto dell’istanza di riesame e non poteva essere esaminato nel merito. Il successivo provvedimento di riesame è stato invece ritenuto legittimo, in quanto fondato su una rinnovata istruttoria e su una motivazione per relationem ammissibile, riferita al parere contrario del Comando provinciale dei Carabinieri e agli elementi già posti a fondamento del divieto originario. Il giudizio prefettizio di inaffidabilità è stato ritenuto ragionevole e sufficientemente motivato. Il TAR ha affermato che il perdono giudiziale e l’estinzione del reato non impediscono all’Amministrazione di considerare il fatto storico ai fini della prognosi sull’affidabilità nell’uso delle armi; l’estinzione ex art. 167 c.p. non equivale alla riabilitazione ex art. 178 c.p. e non elimina il valore prognostico della condotta. I precedenti personali non sono stati valutati atomisticamente, ma insieme agli ulteriori elementi riguardanti la frequentazione di un soggetto segnalato e il contesto familiare. In particolare, la presenza di figli condannati per gravi reati, inclusi reati relativi alla detenzione e al porto illegale di armi e munizioni, nonché di un cognato condannato per associazione mafiosa, è stata ritenuta idonea a fondare preoccupazioni circa la capacità del ricorrente di assicurare un uso delle armi immune da condizionamenti o interferenze illecite. La mera cessazione della convivenza o il trasferimento di residenza non sono stati ritenuti sufficienti, anche perché non era stata dimostrata la cessazione dei rapporti di frequentazione. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata acquisizione del parere della Stazione dei Carabinieri di Locri, ritenuta generica e priva di base normativa, nonché quella relativa all’omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis, poiché il provvedimento dava atto della loro considerazione e dell’assenza di elementi idonei a modificare la valutazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La disposizione attribuisce al prefetto un potere valutativo e prognostico in ordine all’affidabilità del soggetto e alla sua capacità di fare abuso delle armi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi e la presentazione di osservazioni non impongono all’Amministrazione di accogliere l’istanza, ma richiedono la considerazione delle memorie; tale valutazione può essere esplicitata anche sinteticamente nel provvedimento finale.

  • art. 43 TULPS

    Le condotte riconducibili a reati contro la persona commessi con violenza possono assumere rilievo ostativo o comunque prognostico nella valutazione dell’affidabilità al corretto uso delle armi.

  • art. 58 TULPS

    La contravvenzione relativa all’impiego di gas tossici senza autorizzazione costituisce elemento valutabile, anche unitamente ad altri fatti, nella prognosi prefettizia sull’affidabilità dell’istante.

  • art. 38 TULPS

    L’omessa comunicazione della variazione del luogo di detenzione delle armi può essere considerata quale ulteriore elemento sintomatico della scarsa affidabilità.

  • art. 167 c.p.

    L’estinzione del reato per effetto della sospensione condizionale della pena e del decorso del tempo non cancella il fatto storico né ne impedisce la valutazione prognostica in sede amministrativa.

  • art. 178 c.p.

    La riabilitazione, diversamente dall’estinzione del reato, presuppone una valutazione favorevole del percorso rieducativo e non è equiparabile a quest’ultima ai fini degli effetti extrapenali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti menzionati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei dati personali e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o riesame di un titolo di polizia relativo alle armi, il prefetto può fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità su una valutazione complessiva di precedenti penali, condotte illecite, frequentazioni e contesto familiare e sociale, senza necessità che ciascun elemento, isolatamente considerato, sia recente o decisivo.
  • Il perdono giudiziale e l’estinzione del reato non impediscono all’Amministrazione di accertare e valutare autonomamente il fatto storico ai fini della prognosi sull’affidabilità nell’uso delle armi; l’estinzione del reato non è equiparabile alla riabilitazione e non elimina necessariamente il valore prognostico della condotta.
  • Il mero decorso del tempo non determina automaticamente il venir meno degli elementi ostativi a un divieto di porto o detenzione di armi, quando la rinnovata istruttoria evidenzi la permanenza o persino l’aggravamento del quadro personale e familiare rilevante.
  • Il contesto familiare può assumere rilievo nella valutazione prefettizia sull’affidabilità al corretto uso delle armi, anche in assenza di prova che i familiari abbiano tentato di impossessarsi delle armi dell’interessato e anche in caso di allegata cessazione della convivenza, se permangono vincoli familiari e rapporti di frequentazione non adeguatamente esclusi.
  • È legittima la motivazione per relationem del provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di riesame, quando il parere dell’organo di polizia richiamato sia conoscibile e, insieme agli elementi istruttori richiamati, consenta di comprendere le ragioni della conferma del giudizio di inaffidabilità.
  • L’impugnazione tardiva del provvedimento originario di divieto di porto d’armi, proposta insieme all’impugnazione del successivo rigetto dell’istanza di riesame, non consente di rimettere in discussione nel merito l’atto presupposto ormai divenuto inoppugnabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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