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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5982 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.F. aveva impugnato l’avviso di accertamento perché non vi era allegato né riprodotto nei suoi elementi essenziali il PVC del 14 agosto 2007 redatto nei confronti di I. Costruzioni Srl, richiamato come base dell’accertamento a suo carico. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 607/2011, aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’avviso. In cassazione l’Agenzia ha contestato, da un lato, che l’allegazione fosse necessaria poiché il PVC era stato notificato e sottoscritto dal contribuente; dall’altro, ha dedotto l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della CTR, sostenendo che il PVC della società costituiva soltanto l’antecedente del controllo di coerenza.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso: applicando il termine annuale dell’art. 327 c.p.c. nel testo ratione temporis e aggiungendo 61 giorni di sospensione feriale, il termine scadeva il 31 ottobre 2012, data in cui l’Agenzia aveva effettuato l’adempimento. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché non coglieva la ragione della decisione della CTR, relativa alla mancata conoscenza del PVC della società e non di quello redatto nei confronti del contribuente. Ha accolto il secondo: la CTR aveva annullato l’avviso senza verificare se il contenuto del PVC richiamato fosse davvero necessario per integrare la motivazione dell’accertamento e individuare la pretesa tributaria. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione; non è stata quindi definita nel merito la legittimità dell’avviso.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)

    la sentenza, infatti, è stata depositata in data 1 settembre 2011, sicchè ai sensi dell'art. 327 c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio in primo grado instaurato anteriormente al 4 luglio 2009, come risulta dallo stesso controricorso), l'impugnazione doveva essere proposta entro il termine di un anno aumentato dei giorni di sospensione dei termini per il periodo feriale

    Per i giudizi soggetti al testo previgente dell’art. 327 c.p.c., il termine di impugnazione era annuale e andava aumentato dei giorni di sospensione feriale applicabili. Nel caso concreto il termine complessivo scadeva il 31 ottobre 2012, perciò il ricorso è stato ritenuto tempestivo.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.

    L’obbligo di allegare gli atti richiamati nell’avviso riguarda quelli il cui contenuto è necessario a integrare la motivazione. Il mero riferimento narrativo a un altro atto non impone di allegarlo se l’avviso è già sufficientemente motivato o ne riporta già le parti rilevanti.

  • Art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso ( L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

    La necessità di allegare gli atti richiamati va valutata in funzione della loro capacità di integrare le ragioni dell’atto impositivo: l’allegazione non è richiesta per ogni documento menzionato, ma per quelli il cui contenuto serve a rendere comprensibile la motivazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato dall’Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull’allegazione e motivazione dell’avviso, ma il relativo motivo è stato rigettato perché non individuava correttamente la ratio della sentenza impugnata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per censurare l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della CTR. La censura è stata accolta poiché la CTR non aveva verificato la rilevanza del PVC della società ai fini della motivazione e dell’individuazione della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • La mancata allegazione di un documento richiamato nell’avviso non determina automaticamente l’illegittimità dell’accertamento: occorre verificare se il documento integri davvero la motivazione o contenga elementi necessari a comprendere la pretesa fiscale.
  • Se l’avviso è già motivato in modo sufficiente, oppure riporta le parti rilevanti del documento richiamato, il semplice rinvio a un atto con funzione narrativa non comporta necessariamente l’obbligo di allegarlo.
  • Chi contesta l’avviso per omessa allegazione deve dimostrare non solo che esiste un atto non conosciuto, ma anche che una parte del suo contenuto, non riprodotta nell’avviso, è necessaria per integrarne la motivazione.
  • Il giudice che valuta la contestazione deve esaminare la funzione concreta del documento richiamato e la sua rilevanza per l’individuazione della pretesa, senza annullare l’avviso per la sola mancata allegazione.

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