Cassazione Civile, Ordinanza n. 27943/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di locazione commerciale avente ad oggetto un immobile nel quale era stata svolta attività di vendita al dettaglio. In primo grado era stata esclusa la spettanza dell'indennità aggiuntiva ex art. 34, comma 2, l. n. 392/1978; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo provato che i locatori, entro un anno dal rilascio, avevano adibito i locali allo svolgimento di un'attività commerciale identica o comunque affine a quella già esercitata dalla conduttrice, così riconoscendo il diritto a un'ulteriore indennità pari a quella per perdita dell'avviamento. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita non integrabilità del dispositivo con la motivazione, perché la corte aveva inserito nel testo depositato l'attestazione sui presupposti del c.d. doppio contributo unificato; 2) nullità e/o violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. per l'ammissione in appello di una prova testimoniale ritenuta integrativa di un quadro istruttorio già carente; 3) violazione dell'art. 34, comma 2, l. n. 392/1978 per avere riconosciuto l'indennità senza prova dell'identità o affinità dell'attività svolta nei locali dopo il rilascio, deducendosi anche l'interruzione dell'attività tra il fallimento del precedente gestore e la successiva società; 4) ulteriore violazione dell'art. 34, comma 2, l. n. 392/1978 per avere la corte attribuito rilievo alla sostanziale identità dell'attività, senza considerare che il marchio o la griffe renderebbero diversi i beni offerti al pubblico e che la conduttrice aveva aperto un altro punto vendita nelle vicinanze. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso che la declaratoria relativa al contributo unificato, inserita in motivazione, integri il dispositivo; ha ritenuto legittima la prova testimoniale in appello come approfondimento indispensabile del materiale già acquisito; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva condannato i ricorrenti al pagamento in favore della società controricorrente dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 34, comma 2, della legge sull'equo canone, oltre agli accessori e alle spese. Ha altresì condannato i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, l. n. 392/1978
indennità aggiuntiva pari all'importo di quella per la perdita dell'avviamento commerciale
spetta quando, entro un anno dalla cessazione della locazione commerciale, il locatore adibisca l'immobile a un'attività commerciale identica o comunque affine a quella precedentemente esercitata dal conduttore; l'accertamento dell'identità o affinità dell'attività è valutazione di fatto del giudice di merito.
non è violato il principio di non integrabilità del dispositivo con la motivazione quando nella motivazione venga inserita la sola declaratoria relativa al contributo unificato, che non incide sul contenuto decisorio tra le parti.
nel rito del lavoro il giudice d'appello può disporre d'ufficio mezzi istruttori quando il materiale probatorio già acquisito presenti significativi dati d'indagine e l'atto sia indispensabile per decidere, senza superare preclusioni o decadenze già maturate.
il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o la mancata confutazione della ratio decidendi rende il motivo inammissibile.
l'assenza di una reale censura alla sentenza impugnata integra un 'non motivo' e comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte deve dare atto, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la relativa declaratoria ha funzione amministrativa e non decisoria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è ammissibile solo se si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e ne indica specificamente l'errore; la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove integra un non motivo.
- Nel rito del lavoro, il giudice di appello può esercitare un potere-dovere istruttorio ufficioso ex art. 437 c.p.c. per approfondire elementi già emersi nel processo e ritenuti necessari alla decisione, purché i fatti costitutivi siano stati allegati e non si traduca in sanatoria di preclusioni non superabili.
- L'indennità aggiuntiva prevista per le locazioni commerciali presuppone un accertamento di fatto sull'effettiva continuità o affinità dell'attività svolta nei locali dopo il rilascio; tale apprezzamento, se logicamente e giuridicamente corretto, non è sindacabile in cassazione.
- La declaratoria relativa all'ulteriore contributo unificato non ha natura di statuizione di condanna tra le parti e non può essere censurata come integrazione del dispositivo, avendo funzione meramente amministrativa.
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