Cassazione Penale, Sentenza n. 48389/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna (13/10/2020) con la quale, dopo giudizio abbreviato, era stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dall'illecito previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e IVA per il 2016, con evasione IRES quantificata in €69.266,72) in qualità di amministratore della Experienz S.r.l. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: (1) carenza di motivazione e mancata verifica autonoma della sussistenza degli elementi oggettivi dell'obbligo dichiarativo (soglia penale superiore a €50.000); (2) errata determinazione del reddito imponibile per avere il Tribunale recepito acriticamente la plusvalenza immobiliare indicata nella relazione della Guardia di Finanza, senza verificare se si trattasse effettivamente di plusvalenza e senza considerare che il ricorrente era divenuto socio/amministratore solo dopo la cessione dei beni; (3) utilizzazione in sede penale di presunzioni tributarie e di accertamenti tributari non pienamente utilizzabili per la determinazione del reddito imponibile. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità per mancanza di interesse del ricorrente a ottenere una formula più favorevole; il ricorrente replicava sostenendo, tra l'altro, l'esistenza di un concreto interesse (anche per effetti civili e disciplinari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il ricorrente ha interesse a conseguire una formula assolutoria più favorevole, perché il Tribunale aveva sì dato atto della determinazione del reddito imponibile indicata nella relazione della Guardia di Finanza ma poi aveva prosciolto l'imputato ritenendo dubbio l'elemento soggettivo. La Corte ha quindi censurato l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 da parte del giudice di merito, evidenziando l'obbligo del giudice penale di procedere ad un autonomo e completo accertamento del reddito imponibile e dell'imposta evasa (senza recepire acriticamente gli accertamenti tributari) e ha richiamato il divieto di usare presunzioni tributarie come unico fondamento probatorio in sede penale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'Appello di Bologna (ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.) per nuovo esame della sussistenza del reato e per valutare la formula assolutoria più favorevole.
Norme richiamate
Per la configurabilità dell'illecito è necessario un autonomo accertamento penale del reddito imponibile e dell'imposta evasa; il giudice penale non può limitarsi a recepire acriticamente gli accertamenti tributari.
art. 39, comma 2, lett. d), d.lgs. 600/1973
Norma richiamata nel ricorso relativa agli strumenti di accertamento tributario; la Corte segnala che gli accertamenti tributari non hanno automaticamente natura probatoria esaustiva in sede penale.
artt. 36 e 101 d.P.R. 917/1986
Richiamati in relazione alla determinazione del reddito imponibile; la valutazione del reddito ai fini penali richiede verifiche specifiche e non recepimento acritico delle risultanze contabili tributarie.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criticata l'utilizzazione come unico mezzo probatorio di presunzioni e schemi tributari: le presunzioni tributarie non possono sostituire un'affermazione probatoria completa in sede penale.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sull'interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere formula più favorevole; la norma consente l'impugnazione per tal fine.
art. 428, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla procedura di impugnazione e all'interesse del ricorrente a modificare la formula assolutoria.
Riferimento agli effetti della sentenza sulla personalità e precedenti del ricorrente, a supporto dell'interesse all'impugnazione.
art. 2, comma 2, d.lgs. 472/1997
Richiamato in relazione alle conseguenze della pronuncia sull'eventuale responsabilità personale per violazioni tributarie (riflessi amministrativi/tributari).
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma applicata per il rinvio ad altro giudice del merito (indicazione della Corte d'appello competente) per il nuovo esame disposto dalla Cassazione.
Massime di principio
- Nei reati tributari l'accertamento penale del reddito imponibile e dell'imposta evasa è autonomo: il giudice penale non può limitarsi a recepire acriticamente gli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria.
- Le presunzioni e gli schemi usati in sede tributaria non sono automaticamente idonei, da soli, a fondare la condanna penale; occorre prova adeguata e compatibile con i criteri del processo penale.
- Il soggetto assolto "perché il fatto non costituisce reato" può avere interesse a impugnare la sentenza se il giudice ha comunque in qualche modo attribuito o riconosciuto fatti che possono avere conseguenze civili, tributarie o disciplinari; in tali casi la Cassazione può ritenere ammissibile il ricorso per ottenere una formula più favorevole.
- Se la motivazione del giudice di merito sul profilo oggettivo (es. determinazione del reddito e superamento della soglia penale) è insufficiente o contraddittoria, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
- Chi assume il ruolo di amministratore dopo operazioni decisive (es. cessioni) deve poter dimostrare la mancanza di conoscenza dei fatti anteriori; il giudice deve valutare tempestività e conoscibilità degli elementi contabili al tempo dei fatti.
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