Cassazione Civile, Ordinanza n. 36358/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una giornalista-conduttrice televisiva che aveva svolto per anni le edizioni serali del TG3 con riconoscimento di specifica indennità di specializzazione e che, dal marzo 1999, era stata sostituita nella conduzione, rimanendo per un periodo priva di incarico e poi adibita a mansioni ritenute non corrispondenti alla qualifica. In primo grado era stato accertato il demansionamento e liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale; in appello la decisione era stata in parte riformata e poi, all’esito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva nuovamente accertato il demansionamento dal marzo 1999, riconoscendo il diritto alla reintegrazione in mansioni di capo servizio o equivalenti e liquidando sia il danno patrimoniale alla professionalità in misura percentuale variabile per diversi periodi, sia il danno non patrimoniale alla professionalità in misura complessiva. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente sull’asserita dequalificazione; (2) omesso esame di fatti decisivi risultanti da testimonianze, idonei a dimostrare che la lavoratrice avesse effettivamente svolto mansioni equivalenti di capo servizio; (3) omesso esame della circostanza che, nella contrattazione collettiva, l’attività di conduzione non corrispondeva a una specifica qualifica e che l’indennità di conduzione escludeva il nesso tra conduzione e inquadramento; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente sul danno non patrimoniale, sostenendosi che non fosse stata adeguatamente verificata la lesione della dignità e immagine professionale e che la liquidazione fosse stata impropriamente uniforme per tutto il periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse effettiva e intelligibile: l'accertamento del demansionamento era stato compiuto mediante esame delle prove testimoniali e delle risultanze processuali, non sulla sola base delle allegazioni della lavoratrice; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile perché i fatti storici dedotti risultavano comunque esaminati; la qualificazione delle mansioni era stata valutata in modo complessivo, considerando anche durata dell'incarico, compiti connessi e riconoscimento dell'indennità; quanto al danno non patrimoniale, la lesione della dignità e dell'immagine professionale era stata motivata con la perdita dell'incarico di conduttrice di un telegiornale in fascia serale e la liquidazione complessiva era stata ritenuta coerente con la natura del pregiudizio, non parametrabile ai soli singoli segmenti temporali come il danno patrimoniale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato nei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non basta la mera insoddisfazione della parte per la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non riguarda il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
La valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove rilevanti appartengono al giudice di merito.
La violazione del divieto di demansionamento può fondare la tutela risarcitoria anche per il danno non patrimoniale alla professionalità, quando sia leso la dignità e l'immagine professionale del lavoratore.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione è stata resa in camera di consiglio ai sensi del rito camerale semplificato.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non rende percepibile la ratio decidendi; se il giudice espone, anche sinteticamente, il percorso logico e l'esame del materiale istruttorio, il vizio non sussiste.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rivalutare le prove: è necessario indicare un fatto storico decisivo non esaminato, non un semplice elemento istruttorio trascurato o non condiviso.
- La valutazione delle prove testimoniali e la selezione di quelle ritenute più attendibili rientrano nel merito e non possono essere sovvertite in cassazione se sorrette da motivazione non meramente apparente.
- Ai fini dell'accertamento del demansionamento, il giudice può valorizzare non solo l'inquadramento formale, ma anche la concreta attività svolta, la durata delle mansioni, i compiti accessori e gli indici contrattuali o aziendali che segnalino un effettivo accrescimento professionale.
- Il danno non patrimoniale da dequalificazione professionale è risarcibile quando la sottrazione di mansioni incida sulla dignità e sull'immagine professionale del lavoratore; la sua liquidazione può essere effettuata in via complessiva, se il pregiudizio attiene alla lesione del diritto al lavoro e non è frazionabile come il danno patrimoniale.
- Il riconoscimento di un'indennità collegata a specifiche mansioni non esclude, di per sé, che quelle mansioni siano sintomo di un determinato percorso professionale e di un correlato pregiudizio in caso di improvvisa cessazione.
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