Cassazione Civile, Ordinanza n. 22255/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti bancari di conto corrente intrattenuti da una società con l'istituto di credito: un conto corrente ordinario e un conto anticipi su fatture, entrambi estinti. La società ha convenuto la banca chiedendo l'accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, la ricostruzione del dare-avere e la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite. In primo grado la domanda è stata accolta solo in parte, con condanna della banca a restituire una somma inferiore a quella richiesta. In appello la banca ha contestato soprattutto la legittimità dell'ordine di esibizione disposto dal giudice istruttore, sostenendo che la correntista non aveva assolto il proprio onere probatorio perché non aveva prodotto tempestivamente tutta la documentazione contrattuale e gli estratti conto, e che l'ordine di esibizione era stato usato impropriamente per sanare tali carenze e per acquisire documenti già nella disponibilità della controparte. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla capitalizzazione anche degli interessi sulle commissioni di massimo scoperto, violazione dell'art. 1283 c.c., vizio di motivazione e spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il solo motivo del ricorso principale della banca, ritenendolo fondato: ha affermato che nei giudizi di ripetizione dell'indebito bancario il correntista deve provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi mediante produzione degli estratti conto per l'intera durata del rapporto, e che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per colmare le preclusioni istruttorie né per sollevare la parte dall'onere della prova. Ha ritenuto quindi irrituale l'ordine di esibizione emesso dal tribunale e non condivisibile la decisione d'appello che lo aveva ritenuto legittimo. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione.
L'ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile aliunde e non per supplire alla mancata prova della parte onerata.
Richiamato per evidenziare la tardività della produzione documentale rispetto alle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado.
Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.
Richiamato in relazione alla censura sulla capitalizzazione degli interessi sulle commissioni di massimo scoperto.
Invocato per lamentare un vizio di motivazione della sentenza di merito.
Richiamati per contestare la regolamentazione delle spese di lite.
Nel regime previgente alla riforma del 2009, la mancata contestazione non equivale di per sé a fatto pacifico se non vi è espressa ammissione o condotta difensiva incompatibile con il dissenso.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993
Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria può essere esercitato anche in giudizio tramite istanza ex art. 210 c.p.c., ma alle condizioni di quest'ultimo.
Le regole sull'onere della prova non possono essere eluse mediante l'ordine di esibizione o la consulenza tecnica d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario fondato su conto corrente, il correntista deve provare l'effettivo svolgimento del rapporto e gli addebiti di cui chiede la restituzione mediante produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto; la produzione parziale non assolve integralmente l'onere probatorio.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non può essere impiegato per rimediare alle preclusioni istruttorie maturate a carico della parte onerata né per sostituire la prova che quella parte avrebbe dovuto fornire.
- Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio, ma non può fondare il proprio elaborato su documenti che servano a provare fatti principali rimasti onerati alle parti e non tempestivamente prodotti.
- Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 115 c.p.c. del 2009, la mancata contestazione non basta, da sola, a rendere pacifico un fatto: occorre un'esplicita ammissione o una difesa logicamente incompatibile con il dissenso.
- La documentazione bancaria può essere richiesta anche in giudizio ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB mediante esibizione, ma solo se ricorrono i presupposti dell'art. 210 c.p.c., che resta strumento eccezionale e non sostitutivo dell'onere probatorio.
- Le spese e gli eventuali giudizi incidentali restano assorbiti quando il ricorso principale è accolto per una ragione che impone la cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →