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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36275/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di verbali per violazione del codice della strada, contestata per il transito in una corsia preferenziale attivata in Roma, via di Portonaccio. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione, e il Tribunale aveva confermato la decisione d’appello. In Cassazione la parte sanzionata ha proposto tre motivi: 1) lamentava che il Tribunale avesse trascurato il motivo con cui si contestava l’ammissione, in primo grado, di documentazione prodotta dall’amministrazione oltre il termine di cui all’art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che quel termine fosse perentorio; 2) deduceva erronea applicazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe dimostrato adeguatamente la segnaletica; 3) censurava il mancato riconoscimento della scusabilità dell’errore, sostenendo di essere incorsa in un errore non imputabile sulla riattivazione della corsia preferenziale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: quanto al primo, perché il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non è perentorio e il ricorso non individuava neppure con precisione la documentazione contestata; quanto al secondo, perché la doglianza si fondava su una tesi errata sul riparto dell’onere probatorio e, in ogni caso, difettava di specificità; quanto al terzo, perché tendeva a ottenere una revisione del giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità, mentre il Tribunale aveva accertato che l’ente aveva adeguatamente pubblicizzato la riattivazione della corsia, escludendo quindi la scusabilità dell’errore.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato

    Il termine non è perentorio in difetto di espressa previsione; la documentazione strettamente connessa all’atto impugnato può quindi essere depositata anche oltre il termine senza automatica inutilizzabilità.

  • art. 416 c.p.c.

    si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione

    Il regime di perentorietà riguarda gli altri documenti depositati dall’amministrazione, non quelli strettamente connessi all’atto impugnato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    La causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, condivisa dal Collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non è perentorio, salvo espressa previsione normativa.
  • La deduzione dell’inesistenza della segnaletica comporta l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione; se invece si contesta solo l’inadeguatezza della segnaletica, la prova grava sull’opponente.
  • In cassazione non è consentito chiedere una revisione del merito sotto la veste della censura di errori valutativi, specie quando la sentenza impugnata abbia già accertato in fatto la sufficiente pubblicizzazione della disciplina viaria.
  • La censura è inammissibile quando difetta di specificità, ad esempio perché non indica con precisione la documentazione contestata o il contenuto degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della prova
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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