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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17622/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta a far accertare: (i) l'esistenza di un rapporto di somministrazione di lavoro irregolare o fraudolenta tra più società; (ii) in via conseguenziale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore finale; (iii) il ripristino del rapporto e la condanna solidale delle società al pagamento delle differenze retributive e delle giornate lavorate non pagate, oppure in subordine dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 L. 183/2010. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo, in sostanza, che le fattispecie di somministrazione irregolare e di appalto di manodopera presupponessero un rapporto di lavoro subordinato, non dimostrato nel caso concreto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 27, 29 e 30 d.lgs. 276/2003, dell'art. 1655 c.c. e della l. 1369/1960, sostenendo che la nullità e l'illiceità dell'interposizione dovessero essere rilevate già nella fase genetica dei contratti, a prescindere dall'accertamento della subordinazione, e che la Corte territoriale avesse erroneamente omesso di considerare la struttura fraudolenta della catena contrattuale tra le società; 2) omessa e contraddittoria motivazione sul mancato riconoscimento della retribuzione asseritamente non corrisposta per gli ultimi 15 giorni; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata liquidazione delle spese in favore del ricorrente dopo il rigetto di una pretesa riconvenzionale della controparte; 4) omessa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 sulla compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità, oltre che perché diretto in parte a ottenere un riesame del fatto e della qualificazione del rapporto, e ha comunque osservato che la sussistenza di una fattispecie illecita di intermediazione di manodopera presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sostanziale e un concreto interesse ad agire. Anche gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il secondo perché censurava una statuizione di indeterminatezza della domanda senza indicare fatti decisivi omessi; il terzo per mancata specificazione della domanda riconvenzionale e del suo rigetto; il quarto perché la questione della pregiudizialità della subordinazione non presentava caratteri di novità o eccezionalità tali da giustificare la compensazione delle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto tutte le domande del lavoratore, ritenendo non superati i rilievi di inammissibilità e infondatezza dei motivi dedotti. In particolare, ha ribadito che, ai fini della denuncia di intermediazione illecita o somministrazione/appalto irregolari, non può prescindersi dall'accertamento di un rapporto sostanziale di lavoro subordinato; inoltre, il ricorso non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza richiesti nel giudizio di legittimità e mirava in parte a un riesame di merito non consentito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascuno dei controricorrenti e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati ai sensi dei nn. 3 e 5 non possono essere usati per sollecitare un riesame del fatto o per censurare genericamente la motivazione senza indicare fatti decisivi omessi.

  • artt. 27, 29, 30 d.lgs. 276/2003

    Le norme sono richiamate dal ricorrente per sostenere l'illiceità o irregolarità della somministrazione/intermediazione di lavoro, ma la Corte rileva che tali fattispecie presuppongono comunque l'accertamento di un rapporto sostanziale di subordinazione.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato in relazione all'appalto di opere o servizi; la Corte esclude che il ricorso consenta di dimostrare, con adeguata specificità, l'illiceità dell'appalto dedotto.

  • l. 1369/1960

    È evocata per l'intermediazione illecita di manodopera; la Corte osserva che la verifica della nullità dei rapporti interpositori non può prescindere dall'utilità concreta della domanda e dall'esistenza della subordinazione.

  • art. 1423 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che un contratto nullo non possa produrre effetti; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è inammissibile e non autosufficiente.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento delle censure; la loro mancata trascrizione o allegazione determina inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere specificamente prodotti e richiamati, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura di merito sui fatti, salvo deduzione di specifiche anomalie non formulate nel caso di specie.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché non risultava adeguatamente individuata la domanda riconvenzionale asseritamente rigettata.

  • art. 92 c.p.c.

    La richiesta di compensazione delle spese è stata respinta perché la questione invocata non presentava i requisiti di novità o eccezionalità.

  • art. 32 L. 183/2010

    Richiamato come base dell'indennità risarcitoria richiesta in via subordinata, ma non esaminato nel merito per il rigetto delle domande e l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quanto al deposito di memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata dal ricorrente per la compensazione delle spese; la Corte ritiene la questione non nuova né eccezionale e quindi non idonea a fondare la compensazione.

  • Sez. Un. n. 26242/2014

    Invocata per la rilevabilità d'ufficio delle nullità; la Corte non estende tale principio al caso concreto, dichiarando inammissibile la censura.

  • Cass. n. 16977/2017

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della rilevabilità officiosa delle nullità, ma non decisiva nel caso esaminato.

  • Cass. SS.UU. n. 8053/2014 e n. 8054/2014

    Richiamate come parametro del sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c.: il ricorrente deve indicare fatti storici decisivi, discussi tra le parti e omessi dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non è autosufficiente, ossia quando non trascrive o non allega gli atti e i documenti su cui le censure si fondano e cumulativamente sviluppa in modo promiscuo questioni di fatto e di diritto.
  • Le doglianze che mirano a rivalutare la qualificazione del rapporto di lavoro o l'accertamento dei fatti sono precluse in cassazione, specie in presenza di doppia conforme, salvo la deduzione di specifici vizi denunciabili nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • L'azione volta a far valere somministrazione irregolare, intermediazione illecita o appalto non genuino presuppone, sul piano sostanziale e processuale, l'allegazione e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di un concreto interesse giuridico all'accertamento richiesto.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e trascurato dal giudice; non basta dedurre genericamente una motivazione omessa o contraddittoria.
  • La richiesta di compensazione delle spese richiede la presenza di ragioni nuove, gravi ed eccezionali; la mera riproposizione di una questione giuridica ordinaria o già pacificamente trattata non è sufficiente.
  • In materia di spese processuali, la parte che contesta la liquidazione o il mancato riconoscimento deve indicare specificamente il capo di domanda o la domanda riconvenzionale cui si riferisce, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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