Cassazione Civile, Ordinanza n. 20043/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio un altro chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni riportate in una discoteca, assumendo di essere stato colpito al volto da una bottiglia di vetro che sarebbe stata lanciata dal convenuto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'identità del responsabile; in appello la decisione era stata riformata e il convenuto era stato condannato a pagare oltre 20.000 euro a titolo risarcitorio. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione e errori di giudizio, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su testimonianze contrastanti e false; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse svalutato le prove testimoniali della sua difesa e attribuito eccessivo peso a quelle della controparte senza considerare incongruenze e compiacenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che entrambi i motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il primo motivo era formulato secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile ratione temporis, mentre il secondo non integrava una reale denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c., poiché non veniva contestata l'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma soltanto la valutazione delle prove e l'attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimato, ma è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale era stato dedotto secondo un paradigma non più applicabile ratione temporis; la censura non poteva quindi essere scrutinata in quei termini.
La violazione della norma sussiste solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la valutazione delle prove o l'attendibilità dei testimoni.
La proposta del relatore e la decisione in camera di consiglio non partecipata sono avvenute nel rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale o definizione in rito negativa dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello versato per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si deduca un'erronea distribuzione dell'onere della prova; non è configurabile quando la doglianza investe soltanto la valutazione delle prove raccolte.
- La scelta tra prove testimoniali contrastanti e il giudizio sull'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non meramente apparente.
- Quando il vizio motivazionale è dedotto secondo un testo normativo non più vigente ratione temporis, il motivo è inammissibile.
- La definizione in rito negativa del ricorso o il suo rigetto integrale possono comportare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, indipendentemente dalla condanna alle spese.
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