Cassazione Civile, Ordinanza n. 18670/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TOSAP emessi per gli anni 2010-2013 nei confronti del soggetto affidatario della gestione di aree stradali e piazze delimitate da strisce blu destinate a parcheggi a pagamento. Il giudice tributario di primo grado aveva annullato gli avvisi, e la decisione era stata confermata in appello. Il comune ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessario verificare se il concessionario avesse concretamente la facoltà di occupare aree del suolo pubblico, mentre, secondo il comune, la convenzione riguardava solo la gestione del servizio di parcheggio e di riscossione delle tariffe, senza sottrazione delle aree all’uso pubblico; 2) violazione degli artt. 38, 39 e 49 del d.lgs. n. 507/1993, censurando l’affermazione secondo cui la TOSAP non sarebbe stata compatibile con la remunerazione pattuita, poiché gli importi richiesti avrebbero reso antieconomica l’attività; 3) violazione degli artt. 38, 39 e 40 del d.lgs. n. 507/1993, contestando il rilievo secondo cui solo nel 2016 il comune aveva istituito una tariffa unica giornaliera TOSAP per le aree di parcheggio a pagamento senza custodia, con conseguente mancata previsione precedente di una tariffa dedicata. Il consorzio ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello comunale, ma tale ricorso incidentale è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale del comune, ritenendo infondati i motivi perché la fattispecie concreta non integrava il presupposto impositivo della TOSAP in capo al gestore del servizio. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il tributo colpisce l’occupazione di aree pubbliche che comporti una reale sottrazione della superficie all’uso pubblico; se, invece, il privato gestisce soltanto il servizio di parcheggio e di riscossione delle tariffe, senza disponibilità dell’area e senza obblighi di custodia o detenzione degli stalli, egli non è soggetto passivo, operando come mero sostituto del comune. Nel caso concreto, dai contratti e dalle clausole esaminate dai giudici di merito emergeva che il comune conservava il potere di individuare e modificare le aree destinate a parcheggio, le tariffe e le modalità di utilizzo, mentre al consorzio era affidata solo la gestione del servizio e della riscossione. La Corte ha anche rilevato che la doglianza del comune non era stata correttamente veicolata come violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, ma come mera violazione di legge. Il ricorso incidentale condizionato del consorzio è stato dichiarato assorbito. Il comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto sufficientemente chiaro e specifico quanto all’esposizione dei fatti e delle censure, con conseguente disattesa delle eccezioni di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi del ricorso principale sono stati inquadrati come dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva correttamente applicato la disciplina sostanziale sulla TOSAP.
artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993
Il presupposto della TOSAP è l’occupazione di spazi o aree pubbliche che comporti una effettiva sottrazione all’uso pubblico; se il privato gestisce solo il servizio di parcheggio senza disponibilità dell’area, il presupposto non ricorre.
art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993
È stata riconosciuta l’esenzione quando il soggetto affidatario è mero gestore del servizio e non effettivo occupante dell’area pubblica.
art. 40 del D.Lgs. n. 507/1993
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento delle censure.
L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, specificamente indicati dalla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Il presupposto della TOSAP ricorre solo quando l’occupazione del suolo pubblico comporti una reale sottrazione dell’area all’uso pubblico; non basta la mera gestione economica del servizio connesso all’area.
- Quando un soggetto privato è affidatario della sola gestione di parcheggi a pagamento e della riscossione delle tariffe, senza disponibilità degli stalli, senza potere di destinazione dell’area e senza obblighi di custodia o detenzione, non assume la qualità di soggetto passivo TOSAP.
- Per distinguere tra concessione di area pubblica e affidamento del solo servizio di parcheggio è decisiva l’interpretazione concreta dell’atto negoziale e delle sue clausole, da parte del giudice di merito.
- La predeterminazione pubblica delle tariffe e la possibilità per l’ente di modificare le aree di sosta sono indici incompatibili con una concessione dell’area in senso proprio e compatibili con un mero affidamento di servizi.
- La censura in cassazione dell’interpretazione contrattuale è ammissibile solo se vengono specificamente dedotti i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente prospettare genericamente una violazione di legge.
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