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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19237/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Cagliari, con patteggiamento ex art. 444 ss. cod. proc. pen., ha condannato Mazzara a 1 anno di reclusione e euro 2.000 di multa per i reati contestati (furto di un monile d'oro dalla valigia della persona offesa e successiva cessione dell'oggetto a un centro "Compro Oro" per ostacolare l'identificazione, con elementi di autoriciclaggio). Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza lamentando la mancata ordinanza di confisca del prodotto/profitto del reato, obbligatoria per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., o in caso di impossibilità la confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla valutazione in punto di confisca: ha annullato la sentenza impugnata sotto questo profilo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia fornito motivazione sufficiente per l'omessa confisca (non risulta né che il bene appartenesse a terzi né che il monile fosse stato effettivamente restituito alla parte offesa), e quindi non abbia applicato correttamente il disposto di cui all'art. 648 quater cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 ss. cod. proc. pen.

    Riferimento al rito del patteggiamento: la formula concordata di pena non esclude l'obbligo di applicare misure patrimoniali previste dalla legge (come la confisca) se previste dalla norma sostanziale.

  • art. 648 quater cod. pen.

    Norma che impone l'obbligo di confisca del prodotto o del profitto del reato in caso di autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non sia stato adeguatamente valutato dal giudice di merito e che l'assenza di confisca richieda motivazione esplicita (salvo i casi espressamente esclusi dalla norma, come i beni appartenenti a terzi estranei al reato).

  • art. 648 ter cod. pen. (reato di riferimento)

    Riferimento al capo di imputazione relativo a operazioni di riciclaggio/autoriciclaggio; la sentenza di merito ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato per fatti che rientrano nell'ambito di tali disposizioni, fatto che rende pertinente l'applicazione delle misure previste per i proventi del reato.

  • art. 624 bis cod. pen.

    Norma collegata ai reati di appropriazione e ricettazione (come da capo di imputazione): conferma la sussistenza di profili di illiceità economica dell'operazione (sottrazione e successiva immissione sul mercato tramite 'Compro Oro').

  • art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i limiti di impugnazione in cassazione e la deducibilità di specifiche doglianze; la Corte ha ritenuto la doglianza deducibile nei limiti previsti e fondata sul piano di diritto.

Massime di principio

  • Quando il giudice accerta il reato di autoriciclaggio (o comunque la trasformazione/alienazione di un bene proveniente da reato), è obbligatorio valutare e, se ricorrono i presupposti, ordinare la confisca del prodotto o profitto; l'omissione deve essere motivata esplicitamente.
  • La clausola di salvezza prevista dalla normativa (es. beni appartenenti a persone estranee al reato) deve risultare chiaramente emersa nel provvedimento di merito per giustificare la mancata confisca; l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento parziale e al rinvio.
  • La restituzione del bene alla vittima può escludere la confisca solo se documentalmente e in modo univoco accertata nel giudizio; mere affermazioni generiche del tentativo di recupero non sono sufficienti.
  • Il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. non esclude l'obbligo di applicare misure patrimoniali obbligatorie previste dalla legge sostanziale: il giudice deve comunque valutare e motivare la confisca o la sua impossibilità.
  • Se il bene materiale non è più disponibile, il giudice deve riferirsi alla confisca per equivalente (confisca di beni di valore corrispondente) salvo che ricorrano cause ostative adeguatamente motivate.
  • In caso di omissione motivazionale su questioni obbligatorie come la confisca, la Corte di cassazione può annullare il provvedimento limitatamente a quella parte e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla sola questione patrimoniale.

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