Cassazione Penale, Ordinanza n. 01267/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancato deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio e aveva quindi confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari per un fatto di furto aggravato e continuato. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che né la sentenza d'appello né il decreto di citazione sarebbero stati notificati personalmente, né al domicilio dichiarato né presso la residenza, con conseguente nullità ex art. 179 c.p.p., e che la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. sarebbe stata comunque invalida per mancate ricerche al domicilio. Con il terzo motivo ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello, affermando che nell'atto di impugnazione vi sarebbe stata una dichiarazione di elezione di domicilio presso la PEC del difensore. Con il quarto motivo ha sostenuto che sarebbe stata possibile la notifica all'imputato tramite PEC al difensore domiciliatario e che la disciplina sarebbe stata applicata erroneamente. Con il quinto motivo ha lamentato l'omissione delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. nonostante la dedotta elezione di domicilio presso la propria abitazione, prospettando ancora una nullità ex art. 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la notificazione al difensore era legittima perché la notifica al domicilio eletto il 17 agosto 2019, presso la Stazione Carabinieri di Bari S. Spirito, era andata a vuoto poiché il destinatario risultava sconosciuto; nell'atto di appello non risultava alcuna valida elezione di domicilio; era corretta la notifica tramite PEC al difensore secondo l'orientamento consolidato richiamato; non occorrevano ulteriori ricerche ex art. 159 c.p.p. perché il domicilio eletto era palesemente inidoneo. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nel capo di imputazione per la continuazione tra i reati contestati.
Norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato quale circostanza aggravante del furto contestato.
La Corte richiama la disciplina delle notificazioni e afferma che la notifica al difensore è legittima quando la notifica al domicilio eletto non va a buon fine.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'obbligo di ulteriori ricerche; la Corte esclude che fossero necessarie nel caso di domicilio eletto inidoneo.
Applicato per ritenere valida la notificazione al difensore a seguito del fallimento della notifica al domicilio eletto.
Invocato come causa di nullità; la Corte ne esclude la ricorrenza.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 16, comma 4, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179
La Corte richiama la norma per affermare che il divieto di uso della PEC per le notificazioni all'imputato riguarda solo le notifiche effettuate direttamente alla persona fisica e non quelle eseguite mediante consegna al difensore.
Massime di principio
- La notificazione all'imputato può essere validamente eseguita presso il difensore quando la notifica al domicilio eletto o dichiarato non sia andata a buon fine per inidoneità o irreperibilità del luogo, senza che sia necessario procedere ad ulteriori ricerche se il domicilio risulti manifestamente inadeguato.
- La nullità della notificazione non è configurabile quando l'atto sia stato correttamente trasferito al difensore nei casi consentiti dalla disciplina processuale e l'asserita elezione di domicilio non risulti in modo chiaro e specifico dall'atto di impugnazione o dai suoi allegati.
- Il divieto di utilizzare la posta elettronica certificata per le notificazioni all'imputato va riferito alle notifiche dirette alla persona fisica e non impedisce la notifica al difensore, anche se eseguita nell'interesse dell'imputato.
- L'omessa indicazione valida del domicilio nell'atto di appello può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione quando la disciplina processuale richiede il deposito contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio.
- In caso di ricorso manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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