Cassazione Civile, Ordinanza n. 00202/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti della società debitrice e dei suoi fideiussori per il mancato rimborso di un finanziamento chirografario. I fideiussori proponevano opposizione sostenendo, in cassazione, un unico motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., per omessa rilevazione d’ufficio della nullità delle fideiussioni prestate, poiché contenenti clausole che riproducevano il modello ABI ritenuto anticoncorrenziale e quindi nullo per violazione di norme imperative. Deducevano in particolare la presenza delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., di pagamento a prima richiesta e di sopravvivenza della garanzia. La Corte rileva però che il ricorso non indica in modo specifico se, dove e come i fatti integrativi della nullità fossero stati introdotti nel giudizio di merito, non trascrive le clausole rilevanti, non chiarisce la produzione del modello ABI né dei provvedimenti amministrativi richiamati, e quindi non soddisfa gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso. Inoltre, il motivo non si confronta con il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali e con i limiti del potere officioso del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene il motivo infondato e, soprattutto, non correttamente articolato sul piano processuale, per mancato assolvimento degli oneri di specificità ex art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. e per difetto di indicazione degli elementi di fatto necessari a consentire la rilevazione officiosa della nullità. Richiama il principio secondo cui la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio solo se i relativi fatti risultano allegati e provati o comunque emergano dagli atti, e osserva che, in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI, la nullità è semmai parziale e limitata alle clausole illecite, salvo diversa volontà delle parti. Poiché i ricorrenti non si confrontano con tali principi e non articolano in modo adeguato la domanda, il ricorso viene respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La nullità per contrasto con norme imperative è astrattamente rilevabile d’ufficio, ma solo se i fatti costitutivi risultano dagli atti del giudizio.
Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto in ogni stato e grado, entro però il limite dell’emersione ex actis dei fatti rilevanti.
Il ricorso deve esporre in modo specifico i motivi e le censure, pena l’inammissibilità/il rigetto per difetto di specificità.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con puntuale localizzazione e contenuto rilevante.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
Le clausole riproduttive di un’intesa restrittiva della concorrenza possono essere colpite da nullità.
art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990
La nullità investe le clausole dell’intesa vietata nei limiti previsti dalla legge antitrust.
art. 101 TFUE
Rileva come parametro di divieto delle intese restrittive della concorrenza.
Nei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali la nullità è parziale e colpisce solo le clausole che riproducono lo schema illecito, salvo diversa volontà delle parti.
Il contratto nullo può, ma non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso; il giudice non può rilevare d’ufficio una conversione negoziale non domandata.
È una delle clausole richiamate come inserite nelle fideiussioni contestate (dispensa dai termini).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La nullità del contratto, pur essendo rilevabile d’ufficio, può essere presa in considerazione solo se i fatti che la fondano siano stati allegati e risultino dagli atti del giudizio; non è sufficiente una deduzione generica in cassazione.
- Nel ricorso per cassazione il rispetto dell’art. 366 c.p.c. impone di indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e di riprodurne il contenuto essenziale, in modo da consentire il controllo della censura senza integrare d’ufficio il fascicolo.
- Quando si contesta una fideiussione per conformità allo schema ABI anticoncorrenziale, la nullità non è automaticamente integrale: va verificato se colpisca soltanto le clausole illecite e se dal contratto o da altri elementi emerga una diversa volontà delle parti.
- Il potere officioso del giudice non consente di sostituirsi alle allegazioni delle parti né di rilevare conversioni negoziali o effetti diversi da quelli dedotti, se non richiesti o supportati dagli atti.
- In presenza di una censura di nullità contrattuale, il motivo deve confrontarsi con il corretto perimetro della nullità parziale ex art. 1419 c.c. e con i limiti derivanti dal principio dispositivo e dalla specificità del ricorso.
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