Cassazione Civile, Ordinanza n. 31403/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel corso della vendita fallimentare di un complesso alberghiero, la società aggiudicataria, dopo il perfezionamento dell'aggiudicazione in esito al sesto esperimento, ha scoperto l'esistenza di ordinanze comunali successive e/o collegate a un'ordinanza già richiamata nell'avviso di vendita, aventi a oggetto la sospensione dei lavori nei locali sottotetto e l'ordine di demolizione di opere abusive, nonché la chiusura dell'attività e lo sgombero della struttura. La società ha quindi chiesto l'esercizio dei poteri ex art. 108 l.fall. per far dichiarare illegittima l'aggiudicazione o comunque ottenerne la risoluzione con restituzione della cauzione, sostenendo che il bene fosse in realtà inidoneo all'uso alberghiero prospettato e che vi fosse aliud pro alio. In cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 2922, 1489 e 1427 c.c. e degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., censurando la decisione del tribunale che aveva escluso l'aliud pro alio, valorizzando la sanabilità degli abusi edilizi, la loro già descritta emersione nella perizia e la conoscenza di tali circostanze da parte dell'aggiudicataria, nonché l'irrilevanza della mancata allegazione all'avviso di vendita dell'ordinanza comunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria dei crediti litigiosi, ritenendo che nel giudizio di legittimità l'intervento del successore particolare nel diritto controverso sia ammesso solo se il dante causa non si sia già costituito, circostanza che invece ricorreva nel caso di specie. Quanto al ricorso principale, lo ha rigettato. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell'aliud pro alio, perché per tale figura occorre che il bene sia radicalmente diverso da quello oggetto della vendita o comunque privo delle caratteristiche necessarie alla sua funzione economico-sociale, oltre che che l'offerta sia caduta sul bene incolpevolmente. Nel caso concreto, il tribunale aveva motivatamente accertato che gli abusi edilizi erano sanabili o comunque rimovibili e che la struttura restava idonea alla sua funzione, anche ai fini del conseguimento dell'agibilità. Inoltre, la situazione urbanistico-edilizia era già nota all'aggiudicataria, essendo stata descritta in perizia e riportata nell'avviso di vendita, sicché era irrilevante la mancata allegazione dell'ordinanza comunale e la censura mirava in sostanza a sovvertire un apprezzamento di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del fallimento ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base per chiedere al giudice dell'esecuzione fallimentare di intervenire sull'aggiudicazione, ma la Corte non ravvisa i presupposti per l'accoglimento della domanda
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; nella vendita coattiva non basta la mera presenza di abusi sanabili per configurare aliud pro alio
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto
richiamato dalla ricorrente, ma non accolto
richiamato dalla ricorrente in relazione alla vendita forzata
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'offerta e dell'aggiudicazione
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della vendita forzata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge
richiamato per il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato implicitamente nel capo finale sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nella vendita forzata di un bene, l'aliud pro alio ricorre solo se il bene trasferito è radicalmente diverso da quello posto in vendita o è privo delle caratteristiche essenziali per la sua funzione economico-sociale, non quando presenti irregolarità o abusi sanabili.
- Ai fini dell'aliud pro alio è necessario anche che l'aggiudicatario abbia fatto affidamento incolpevole sulla conformità del bene; se le criticità erano già descritte nella perizia o comunque ricavabili dagli atti consultabili, la tutela è esclusa.
- Nell'avviso di vendita non è necessario riprodurre analiticamente ogni circostanza incidente sul bene, purché gli elementi rilevanti siano desumibili dalla relazione di stima e dal fascicolo processuale, che l'interessato ha onere di consultare prima dell'offerta.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito quando il giudice di merito ha motivato in modo congruo sull'idoneità del bene e sulla conoscenza delle circostanze rilevanti da parte dell'aggiudicatario.
- Nel giudizio di legittimità l'intervento del successore particolare nel diritto controverso è inammissibile se il dante causa si è già costituito nel processo.
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