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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11909/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 8 maggio 2025. Il ricorso articolava tre motivi: primo, deduzione dell'erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il giudice di merito avesse sopravvalutato la potenzialità offensiva di un coltello portato fuori dall'abitazione; secondo, censura del diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; terzo, contestazione del trattamento sanzionatorio, deducendone la sproporzione e la violazione della finalità rieducativa della pena. Nel provvedimento si segnala inoltre che i giudici di merito avevano ridotto la pena per il rito abbreviato in misura inferiore a quella prevista per le contravvenzioni, ma senza che sul punto fosse stato proposto specifico motivo di ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una diversa valutazione del fatto, senza evidenziare un vizio logico della decisione, osservando che l'offesa tutelata dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 non coincide solo con il pericolo per gli operatori di polizia durante il controllo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, e nel caso concreto la motivazione richiamava la gravità della condotta e i precedenti penali. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità, poiché fondato su enunciazioni astratte senza specifico riferimento al caso. La Corte ha poi rilevato un errore dei giudici di merito nella riduzione di pena per il rito abbreviato, applicata nella misura di un terzo anziché della metà per le contravvenzioni ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. come novellato dalla l. n. 103 del 2017, ma ha escluso di poterlo correggere d'ufficio in assenza di un motivo sul punto, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se la pena irrogata resta nei limiti edittali, l'erronea misura della diminuente integra pena illegittima e non pena illegale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta sulla base di una diversa lettura delle circostanze fattuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; occorre un vizio argomentativo effettivo della decisione impugnata.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    L'offesa della norma non si esaurisce nel maggior pericolo per gli operatori di polizia durante il controllo, ma riguarda più in generale la tutela sottesa al divieto di porto dell'arma.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi valorizzabili per la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche sono quelli previsti dai criteri di commisurazione della pena, che il giudice può richiamare come preponderanti.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    Per le contravvenzioni definite con rito abbreviato la riduzione di pena è della metà e non di un terzo; l'erronea applicazione della diminuente, se la pena resta nei limiti edittali, non integra pena illegale correggibile d'ufficio in cassazione.

  • art. 1, comma 44, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 442 c.p.p. prevedendo, per le contravvenzioni giudicate con rito abbreviato, la riduzione di pena della metà.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa valutazione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, senza denunciare un effettivo vizio logico della motivazione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione dell'offesa non va ristretta al solo episodio concreto di aggressività immediata, ma deve considerare la complessiva lesività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma violata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica che valorizzi elementi pertinenti, come gravità del fatto e precedenti penali.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e correlate al caso concreto; deduzioni meramente astratte sulla proporzionalità della pena sono inammissibili per genericità.
  • L'errore nella determinazione della riduzione di pena per il rito abbreviato, ove la pena irrogata resti entro i limiti edittali, integra una pena illegittima ma non illegale e non è emendabile d'ufficio in cassazione in assenza di uno specifico motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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