Cassazione Civile, Ordinanza n. 26491/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRAP richiesta da un professionista per gli anni d'imposta 2012-2015. Il contribuente aveva impugnato il diniego e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello, però, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché il professionista, socio di minoranza di una società per azioni, svolgeva attività di consulenza per la società, non aveva un proprio ufficio né dipendenti e si avvaleva delle strutture societarie per il supporto amministrativo-organizzativo, con indizi di una struttura incrementativa della sua attività. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto due motivi, entrambi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la CTR non aveva considerato che la struttura organizzativa era imputabile a un soggetto terzo, la società, e che l'assenza di una autonoma organizzazione del professionista e il suo inserimento in una struttura altrui bastavano a escludere l'IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito perché non ha distinto la mera utilizzazione, da parte del professionista-socio, della struttura di una società dotata di autonoma soggettività giuridica dal potere organizzativo richiesto per integrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP. La società per azioni mantiene una soggettività e una organizzazione proprie, non confondibili con la posizione del socio, specie se titolare di una partecipazione di modesta entità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è stato il parametro formale dei motivi, denunciando violazione di legge per erronea applicazione della disciplina IRAP
il presupposto dell'IRAP è l'autonoma organizzazione; essa richiede che il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, oppure utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui in modo non occasionale
richiamato in via comparativa per ribadire che il trasferimento di partecipazioni non comporta di per sé trasferimento d'azienda, poiché la soggettività giuridica della società resta distinta da quella dei soci
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente è effettivo responsabile dell'apparato organizzativo oppure utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui in modo non occasionale.
- Il contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta ha l'onere di provare l'assenza dei presupposti impositivi, ma tale prova può risultare dalla dimostrazione che l'attività è svolta inserendosi in una struttura organizzativa riferibile a un soggetto terzo.
- La mera disponibilità, da parte del professionista, della struttura di una società di capitali di cui sia socio non equivale, senza ulteriori elementi, a potere organizzativo su quella struttura; la soggettività giuridica autonoma della società impedisce di imputare automaticamente al socio l'organizzazione sociale.
- La partecipazione, anche se consente al professionista di operare nell'ambito della società, non basta di per sé a far considerare propria del socio l'organizzazione della società, specie nelle società per azioni, caratterizzate da netta separazione soggettiva rispetto ai soci.
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