Cassazione Civile, Ordinanza n. 01144/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento proposta da un soggetto che si qualificava possessore di un certificato di deposito titoli al portatore emesso nel 1990 e di un libretto di risparmio al portatore. In primo grado il tribunale riconosceva solo il credito minimo risultante dal libretto, subordinandone il pagamento alla restituzione del titolo, mentre rigettava la pretesa relativa al certificato ritenendo prescritto il diritto. In appello il giudice territoriale correggeva la decisione sulla prescrizione, ma confermava comunque il rigetto della domanda sul certificato, ritenendo che le annotazioni sul documento fossero prive di valore probatorio perché mancanti dei timbri e delle sigle del funzionario bancario e risultassero, in sostanza, compilate dal possessore del titolo, che lo aveva tenuto come promemoria/brogliaccio per i propri investimenti. Il ricorrente in cassazione articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 1835 c.c., sostenendo che il certificato dovesse essere considerato pienamente valido ed efficace in base al principio di affidamento; 2) violazione degli artt. 1835 e 1836 c.c., assumendo che le annotazioni non firmate potessero essere dimostrate aliunde e che la banca non avesse provato eventuali operazioni di scarico; 3) omesso esame di un documento decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove e l'uso delle testimonianze; 4) omesso esame delle risultanze della CTU; 5) omesso esame della circostanza che la banca avrebbe omesso di aggiornare correttamente il certificato, con conseguente responsabilità per la non corretta tenuta del documento e presunzione dell'inesistenza di operazioni non annotate; 6) vizio della motivazione e contraddittorietà sulla regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti tutti inammissibili, osservando che la Corte territoriale non aveva messo in discussione la validità originaria del certificato, ma soltanto la sua valenza probatoria rispetto alle operazioni rivendicate, poiché le annotazioni risultavano riconducibili al possessore e non alla banca; che le censure sulla prova miravano in realtà a una rivalutazione del merito; che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non copre questioni o argomentazioni ma solo fatti storici decisivi non esaminati; e che la doglianza sulle spese non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero costruiti in modo da non colpire la ratio decidendi della sentenza d'appello oppure da sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. In particolare, ha affermato che la decisione di merito non aveva negato la validità originaria del certificato di deposito, ma soltanto la sua efficacia probatoria per le annotazioni apposte dal possessore; ha ribadito i limiti del sindacato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e quelli delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c.; ha inoltre escluso che vi fosse un contrasto irriducibile sulla disciplina delle spese. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il certificato di deposito al portatore conserva la sua funzione documentale, ma la sua efficacia probatoria non può essere riconosciuta alle annotazioni che risultino apposte dal possessore e non dalla banca; il tema non è la validità originaria del titolo, bensì la credibilità delle annotazioni ai fini della prova del credito.
Le annotazioni sul titolo possono essere provate anche aliunde, ma la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Corte di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente di censurare questioni, argomentazioni, valutazioni probatorie o la ricostruzione del merito.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di giudizio o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce diversa forza persuasiva a prove regolarmente acquisite.
La valutazione comparativa delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo il caso di uso di prove legali in modo aberrante.
Richiamato quale base del procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina vigente.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda un titolo di credito o un documento bancario, il giudice può distinguere tra validità del titolo e valore probatorio delle annotazioni ivi apposte: la contestazione può riguardare non il documento in sé, ma la riferibilità delle annotazioni al soggetto che le ha formate.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un preciso fatto storico, non di una tesi difensiva, di una questione o di un argomento probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia privilegiato alcune prove rispetto ad altre: occorre che abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia espressamente disapplicato le regole legali di giudizio.
- La doglianza sulle spese di lite è inammissibile se non si confronta con la ratio effettiva della decisione sulla soccombenza e sulla parziale o reciproca soccombenza nei diversi gradi di giudizio.
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