Cassazione Penale, Ordinanza n. 28412/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di legittimità riguarda un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per attività non autorizzata di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. Il ricorrente lamentava, in sostanza, la mancata motivazione su profili ritenuti rilevanti dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, osservando che la motivazione di merito aveva invece spiegato adeguatamente la commissione del fatto: l'imputato era stato trovato alla guida di un veicolo con tre carcasse di autovetture, senza autorizzazione, iscrizione, comunicazione o formulario; inoltre la presenza di una gru sul veicolo e la tipologia dei rifiuti escludevano l'occasionalità dell'attività. Nel ricorso si invocava anche la particolare tenuità del fatto e la prescrizione, ma la Corte ha escluso entrambe le censure: la non punibilità ex art. 131-bis c.p. era incompatibile con la pericolosità dei rifiuti trasportati; la prescrizione non era maturata, tenuto conto della sospensione di un anno e tre mesi e della sospensione ulteriore collegata alla disciplina emergenziale richiamata in sentenza.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006
Integra il reato l'attività non autorizzata di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; la Corte valorizza la presenza del veicolo carico di carcasse di autovetture, l'assenza di titoli abilitativi e la non occasionalità della condotta.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta riguarda rifiuti pericolosi, per la intrinseca offensività e pericolosità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare la necessità di verificare che l'inammissibilità non sia stata provocata senza colpa del ricorrente, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dedurre una mancanza di motivazione senza confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dai giudici di merito e con i passaggi decisivi della decisione impugnata.
- In materia di gestione illecita di rifiuti, la prova dell'attività non autorizzata di raccolta e trasporto può desumersi da elementi fattuali univoci, quali il rinvenimento del mezzo carico di rifiuti, l'assenza di autorizzazioni o adempimenti formali e la concreta struttura del trasporto, idonea a escludere l'occasionalità.
- La particolare tenuità del fatto non è concedibile quando l'oggetto della condotta è costituito da rifiuti pericolosi, poiché la pericolosità intrinseca del bene trasportato esclude la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- La prescrizione deve essere verificata considerando tutti i periodi di sospensione maturati e l'eventuale disciplina sospensiva applicabile ratione temporis; se, sommando tali periodi, il termine non risulta decorso, la censura è infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, è dovuta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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