Cassazione Civile, Ordinanza n. 27168/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia concerneva il classamento catastale di un immobile, già oggetto di precedente giudizio di legittimità definito con rinvio per violazione del contraddittorio, poiché il giudizio originario era stato promosso dall'usufruttuario senza la partecipazione della nuda proprietaria, litisconsorte necessaria. Riassunto il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto di riclassamento; la contribuente era rimasta contumace. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, con riconoscimento della legittimità del riclassamento DOCFA e attribuzione dell'immobile alla categoria A/8, valorizzando le caratteristiche dell'unità immobiliare. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità del giudizio di appello e violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse stato notificato solo con spedizione per posta, senza produzione degli avvisi di ricevimento, sicché mancava prova del perfezionamento della notifica e dell'integrazione del contraddittorio; con il secondo ha censurato la sentenza per avere ritenuto valida la notificazione e per non avere rilevato l'inesistenza della stessa in assenza degli avvisi di ricevimento. L'Agenzia ha resistito con controricorso, e anche l'usufruttuario ha depositato controricorso adesivo alla ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la notifica dell'appello a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione ma solo con la consegna del plico al destinatario, e che l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data e l'identità del ricevente. Poiché nel giudizio di appello l'Agenzia aveva prodotto soltanto l'elenco delle raccomandate e una verifica sul sito di Poste Italiane da cui risultava ancora "in lavorazione" la raccomandata, mancava la prova del perfezionamento della notifica e dunque dell'integrazione del contraddittorio. La Corte ha altresì escluso la possibilità di produrre in cassazione, ex art. 372 c.p.c., le relate o gli avvisi di ricevimento non prodotti nei termini di legge. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente conferma della decisione di primo grado. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità processuali, in particolare la mancata integrazione del contraddittorio e i vizi della notificazione dell'appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione delle norme sulla notificazione e sulla validità dell'atto di appello
richiamato in relazione alla notificazione dell'impugnazione
richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti
la notificazione a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico e l'avviso di ricevimento ne è prova necessaria
richiamato per il regime della nullità della notificazione
art. 16, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato quale disciplina della notificazione a mezzo del servizio postale e della prova del suo perfezionamento
artt. 3, 5 e 17, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati per il processo tributario e per le regole di instaurazione del contraddittorio
escluso che possa disporsi la rinnovazione della notificazione quando questa sia inesistente
consente il deposito solo di documenti relativi all'ammissibilità o a nullità della sentenza, non di documenti tardivi destinati a provare un fatto processuale non documentato nei gradi precedenti
il deposito della documentazione necessaria a provare il perfezionamento della notifica doveva avvenire entro il relativo termine
non consente di sanare con la memoria difensiva il deposito tardivo di documenti non prodotti nei precedenti gradi
art. 4, d.m. 10 marzo 2017, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese in favore del controricorrente adesivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di appello eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario; la sola prova della spedizione non basta a dimostrare l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
- L'avviso di ricevimento costituisce il documento indispensabile per provare l'avvenuta consegna del piego postale, la data della consegna e l'identità del soggetto che ha ricevuto l'atto; in sua mancanza la notificazione non può ritenersi validamente provata.
- Quando l'atto di impugnazione non risulta validamente notificato a uno dei litisconsorti necessari, il giudizio di appello è affetto da vizio del contraddittorio che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è ammesso il deposito tardivo di documenti non prodotti nei gradi di merito, salvo che riguardino l'ammissibilità del ricorso o nullità che investano direttamente la sentenza impugnata e comunque nel rispetto dei termini di deposito previsti dall'art. 369 c.p.c.
- La decisione nel merito della controversia da parte del giudice di appello, in presenza di contraddittorio non integro, non sana il vizio processuale ma lo rende deducibile come nullità della sentenza con ricorso per cassazione.
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