Cassazione Penale, Sentenza n. 2889/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.), deducendo: (i) omesso riconoscimento della non esecutività di due sentenze di condanna (art. 670 c.p.p.) perché egli sarebbe venuto a conoscenza delle condanne solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione; (ii) mancata revoca e adeguamento delle condanne relative al reato di guida senza patente (art. 116 c.d.s.), sopravvenuta depenalizzazione e trasformazione in illecito amministrativo, nonché mancata rideterminazione del cumulo e della parte di pena riferibile a tale fattispecie (art. 673 c.p.p. e art. 81 c.p.); (iii) vizio nella formazione del titolo esecutivo relativo alla sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale in ragione di presunto deposito tardivo e mancata notifica dell'avviso di deposito (artt. 544 e 548 c.p.p.), con la conseguenza che non sarebbe stato possibile verificare i presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 15498/2020) secondo cui le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione in processi celebrati in assenza non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., ma, se occorre, tramite la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Invece il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa revoca delle condanne per il reato di cui all'art. 116 c.d.s. e alla mancata eliminazione della parte di pena ad esse riferibile, rinviando al Tribunale di Pisa perché proceda alla revoca delle condanne depenalizzate e alla rideterminazione del cumulo/pena eseguibile (sulla base dell'art. 673 c.p.p. e dell'art. 81 c.p.). Sui restanti punti l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale è stata confermata, avendo il giudice dell'esecuzione correttamente valutato la sopravvenuta condanna che ha determinato il superamento dei limiti per il beneficio.
Norme richiamate
art. 168 primo comma n. 2 cod.pen.
Norma che consente la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di sopravvenuta condanna che renda incompatibile il beneficio; la Corte ha ritenuto legittima la revoca operata dal giudice dell'esecuzione con riguardo alla condanna sopravvenuta del 23.07.2020
Strumento di incidente di esecuzione volto ad eccepire vizi del titolo esecutivo; la Corte ha richiamato il principio che non è utilizzabile per far valere nullità assolute insite nel processo celebrato in contumacia (secondo le Sezioni Unite n. 15498/2020)
Prevede la revoca delle sentenze quando sopravvengano norme che rendono non punibile il fatto; la Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare la condanna per il reato depenalizzato e rideterminare la pena eseguibile
Norma che riguardava la guida senza patente, oggetto di depenalizzazione: la trasformazione in illecito amministrativo impone l'eliminazione della parte di pena relativa a tale fattispecie dal cumulo
Regola il cumulo giuridico delle pene: la Corte ha richiamato l'obbligo di "sciogliere" il cumulo e rideterminare la porzione di pena riferibile al reato depenalizzato
Rimessione procedimentale per la rescissione del giudicato per fatti come l'incolpevole mancata conoscenza del processo in contumacia; la Corte ha indicato questa strada come rimedio appropriato per chi deduca di non essere venuto a conoscenza del processo
Sentenza Sezioni Unite n. 15498/2020
26/11/2020, depositata 23/04/2021
Principio di diritto secondo cui le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione in processi celebrati in assenza non sono deducibili mediante art. 670 c.p.p.; l'interessato può eventualmente agire con la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis
Stabilisce i limiti quantitativi per l'accesso a misure di sospensione condizionale; la Corte ha valutato correttamente il superamento dei limiti in base alla condanna sopravvenuta
art. 544 e art. 548 cod.proc.pen.
art. 544 comma 3; art. 548 comma 2
Norme sul deposito della sentenza e sulla notifica dell'avviso di deposito; il ricorrente contestava il mancato rispetto di tali disposizioni per la formazione del giudicato, ma la Corte ha ritenuto che la censura dovesse essere proposta con lo strumento di cui all'art. 629-bis e pertanto il motivo è stato dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Le nullità assolute derivanti da vizi processuali del giudizio celebrato in assenza non possono essere efficacemente dedotte con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.; il rimedio adeguato, se l'interessato sostiene di non aver avuto conoscenza del processo, è la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
- Se una fattispecie penalmente prevista viene successivamente depenalizzata o trasformata in illecito amministrativo, il giudice dell'esecuzione deve revocare la condanna relativa (art. 673 c.p.p.), sciogliere il cumulo e rideterminare la pena eseguibile eliminando la quota riferibile alla fattispecie depenalizzata (art. 81 c.p.).
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. è legittima quando sopravvenga una condanna che, considerata nei termini di legge, determina il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 c.p.; la verifica deve tenere conto delle pene attualmente rilevanti e definitive
- Questioni relative alla formazione del titolo esecutivo (ad es. deposizioni tardive, mancate notifiche) devono essere sollevate con lo strumento processuale appropriato (es. art. 629-bis) e non possono essere trasformate in censure incidentali improprie in sede di esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere atti di adeguamento del titolo esecutivo quando sopravvengono modifiche normative che incidono sulla punibilità, non potendo limitarsi a rigettare semplici istanze senza rideterminare la pena eseguibile
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