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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8293 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

F.G. ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 2 aprile 2009, relativa a INVIM per il 1998 e a diritti camerali per il 2005, sostenendo che non gli fosse stato notificato l’atto impositivo presupposto e che l’Amministrazione fosse decaduta. In cassazione ha dedotto: (1) il deposito tardivo, nel giudizio di primo grado, del documento relativo alla notifica; (2) l’omessa verifica che, prima della consegna dell’atto al portiere, fossero state cercate senza esito le persone abilitate a riceverlo in via preferenziale; (3) l’omessa verifica dell’invio al destinatario della raccomandata che dà notizia della consegna al portiere. La cartella derivava da un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: i documenti depositati tardivamente in primo grado possono essere esaminati in appello se acquisiti al fascicolo e prodotti entro il termine perentorio previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non chiariva se la notifica dell’avviso presupposto fosse stata eseguita tramite ufficiale giudiziario o mediante invio postale diretto. Nel primo caso occorre verificare l’invio della raccomandata informativa: la sua ricezione può sanare la nullità dovuta alla mancata attestazione delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate; in sua assenza la notifica è nulla. Nel caso di invio postale diretto, invece, la notifica al portiere si perfeziona con la consegna risultante dall’avviso di ricevimento e non è necessaria un’ulteriore raccomandata. La Corte ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per gli accertamenti e la decisione sul merito e sulle spese del giudizio di cassazione. Esito non definitivo sul merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32, comma 1, 58 e 61

    Pertanto i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello.

    Il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza per il deposito documentale è perentorio e tutela difesa e contraddittorio. Un documento tardivo in primo grado può tuttavia essere esaminato in appello se è acquisito al fascicolo ed è prodotto entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, applicabile anche in quel grado.

  • Codice di procedura civile, art. 139, commi 2, 3 e 4

    Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga - come nel caso di specie - l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata.

    Quando la notifica è eseguita dall’ufficiale giudiziario con consegna al portiere, la relata deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l’atto in via preferenziale. È inoltre dovuto l’avviso al destinatario mediante raccomandata; l’omissione di tale avviso determina nullità, salvo il possibile effetto sanante della sua ricezione secondo i principi richiamati dalla Corte.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Infine la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione.

    Per gli atti impositivi notificati al portiere secondo le forme dell’art. 139 c.p.c., la prova che il destinatario abbia ricevuto la raccomandata informativa può sanare il difetto della relata che non attesti i tentativi di consegna alle persone preferenzialmente abilitate.

Massime di principio

  • Per valutare una notifica consegnata al portiere occorre prima identificare la modalità usata: notifica tramite ufficiale giudiziario e invio diretto dell’atto per posta seguono regole diverse.
  • Nella notifica tramite ufficiale giudiziario, la consegna al portiere richiede l’attestazione dell’assenza del destinatario e delle persone abilitate in via preferenziale, oltre all’invio della raccomandata informativa. La ricezione di quest’ultima può sanare il difetto relativo alle ricerche non riportate nella relata.
  • Nell’invio postale diretto dell’atto da parte dell’ufficio finanziario, la notifica al portiere si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento; secondo il principio richiamato dalla Corte, non serve un’ulteriore raccomandata informativa.
  • La nullità della notifica dell’atto presupposto può incidere sulla validità della cartella che ne dipende; se il giudice di merito non accerta la modalità di notifica e gli adempimenti compiuti, la decisione richiede ulteriori verifiche e può essere cassata con rinvio.
  • In materia tributaria, un documento tardivo nel primo grado non è automaticamente inutilizzabile in appello: può essere esaminato se acquisito al fascicolo e depositato nel termine perentorio applicabile al grado d’appello.

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