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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07987/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (familiare vittima)

La controversia

La controversia riguarda il diritto del figlio di un ispettore capo in congedo, vittima di un attentato terroristico, a percepire l'assegno vitalizio previsto per i familiari dei soggetti portatori di invalidità permanente per tale causa, ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3-bis e seguenti, come introdotti dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 494. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto, ritenendo irrilevante che la vittima fosse poi deceduta per cause naturali prima dell'entrata in vigore della legge del 2013, purché fosse sopravvissuta all'attentato con invalidità superiore al 50%. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione della normativa invocata, sostenendo che l'assegno vitalizio sarebbe spettato solo se la vittima fosse ancora in vita alla data della domanda o dell'entrata in vigore della nuova disciplina, e non anche ai familiari di soggetti già deceduti; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo che alla data del decesso la vittima non avrebbe raggiunto la soglia di invalidità permanente del 50%, poi raggiunta solo successivamente per aggravamento riconosciuto ad altro titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto pacifico, per principio di non contestazione, il requisito sanitario dell'invalidità permanente non inferiore al 50%; pertanto la censura ministeriale non era coerente con la ratio decidendi ed era inammissibile nella parte in cui non colpiva tale fondamento. Quanto al profilo principale, la Corte ha ribadito il principio già affermato in precedenti conformi: il diritto all'assegno vitalizio in favore del coniuge e dei figli dell'invalido da terrorismo non è subordinato alla sopravvivenza della vittima alla data di entrata in vigore della L. n. 147 del 2013, perché la norma attribuisce un nuovo diritto iure proprio ai familiari, salvo l'esplicita esclusione dei casi in cui taluni soggetti abbiano già percepito le prestazioni previste dalla L. n. 206 del 2004. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con compensazione delle spese per la novità/recente chiarimento della questione e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater

    La disciplina, come integrata dalla L. n. 147 del 2013, riconosce un assegno vitalizio ai familiari della vittima di terrorismo invalida in misura non inferiore al 50%, configurando un diritto spettante iure proprio ai congiunti e non subordinato alla sopravvivenza della vittima alla data di entrata in vigore della legge.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 494

    L'intervento legislativo ha introdotto i commi 3-bis e seguenti nell'art. 5 della L. n. 206 del 2004, estendendo la tutela economica ai familiari secondo i presupposti indicati dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro del motivo di ricorso fondato su violazione o falsa applicazione di legge, qui ritenuto infondato nella parte pertinente e comunque non coerente con la decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata respinta/inammissibilmente formulata perché non si confrontava con il fatto ritenuto pacifico dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di benefici previdenziali o assistenziali introdotti in favore dei familiari di vittime di terrorismo, il diritto può essere configurato come diritto proprio del coniuge e dei figli quando la legge lo preveda in questi termini, senza che sia necessario che la vittima sia ancora in vita alla data di entrata in vigore della norma.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla non contestazione di un fatto, il motivo di ricorso che non si confronti con tale specifica ratio decidendi è inammissibile perché non attinge la reale base motivazionale della sentenza.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è improcedibile o comunque infondato se denuncia l'omesso esame di un fatto che il giudice di merito ha invece ritenuto pacifico o già acquisito, e la censura non si misura con tale accertamento.
  • La sopravvenienza di una normativa ampliativa della tutela non richiede, salvo espressa previsione, che il beneficiario derivi il diritto dalla persistente vita della vittima al momento dell'entrata in vigore, quando il testo normativo attribuisce una prestazione autonoma ai familiari aventi diritto.

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