Sentenza n. 209/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per il risarcimento dei danni a seguito dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS- e dell’ordine di chiusura dell’attività prot. n. -OMISSIS- emesso dal Comune di Bovalino, annullati con sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti da un’interdittiva antimafia prefettizia e da un ordine comunale di chiusura dell’attività, già annullati con sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., dei danni conseguenti all’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura e all’ordine di chiusura dell’allevamento adottato dal Comune, entrambi annullati in un precedente giudizio. Ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa, la colpa della Prefettura per avere omesso di considerare l’esito favorevole della vicenda penale riguardante il padre, il nesso causale tra i provvedimenti e la compromissione dell’attività economica, nonché l’esistenza di danni da diminuzione del fatturato, mancato guadagno, perdita di chance, danno d’immagine e perdita di contributi europei. Il danno complessivo è stato quantificato in euro 261.108,00. La CCIAA ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essersi limitata ad annotare nel Repertorio Economico Amministrativo un provvedimento adottato da altra amministrazione. Il Comune ha dedotto il carattere vincolato dell’ordine di chiusura e l’assenza di danni ad esso imputabili.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CCIAA e l’ha estromessa dal giudizio. Ha ritenuto che l’annotazione camerale, non essendo stata contestata nel precedente giudizio di annullamento e risultando estranea al perimetro della sentenza che aveva annullato l’interdittiva e l’ordine di chiusura, non potesse costituire causa dei danni dedotti nell’azione risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato poi rigettato nel merito. Il giudice ha precisato che l’annullamento di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare condotta, evento dannoso, colpa e nesso causale. Ha inoltre rilevato che i danni risarcibili avrebbero dovuto essere riferiti esclusivamente al periodo compreso tra la notificazione dei provvedimenti e la sospensione cautelare della loro efficacia, poiché l’ordinanza cautelare era sostanzialmente auto-esecutiva e non richiedeva ulteriori atti amministrativi per ripristinare lo status quo ante. La documentazione prodotta non ha fornito prova rigorosa e circostanziata dei danni né della loro riconducibilità causale ai provvedimenti illegittimi. Il calo del fatturato e degli utili era già iniziato prima dell’interdittiva; la quantificazione del lucro cessante era metodologicamente incoerente e non considerava il fatturato conseguito nel 2023; la perdita di chance e la risoluzione del contratto di soccida non erano adeguatamente documentate né temporalmente e causalmente collegate ai provvedimenti; la perdita dei contributi regionali riguardava atti della Regione Calabria, non evocata nel giudizio risarcitorio, e comunque risultava superata dalla sospensione e dall’annullamento dei provvedimenti; la comunicazione bancaria era anteriore al periodo risarcibile, non ne indicava le ragioni e non dimostrava alcun collegamento con i provvedimenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti del Comune, mentre le spese sono state compensate nei confronti del Ministero dell’Interno-Prefettura e della CCIAA.
Norme richiamate
nessuna citazione testuale
Disciplina l’azione risarcitoria proposta dopo l’azione di annullamento; l’azione ha natura ancillare rispetto al giudizio di annullamento e i danni devono essere collegati ai provvedimenti scrutinati in quella sede.
nessuna citazione testuale
Richiamato dal giudice in relazione al termine decadenziale dell’azione risarcitoria, con specifici dubbi soltanto rispetto a un’ipotetica domanda riguardante l’annotazione camerale.
nessuna citazione testuale
Costituisce la base normativa dell’illecito risarcibile e richiede la prova della condotta, dell’evento dannoso, della colpa e del nesso causale.
nessuna citazione testuale
Pone a carico di chi agisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, compresa la prova rigorosa del nesso causale tra esercizio illegittimo del potere e danno.
nessuna citazione testuale
Recepisce nel processo amministrativo il regime dell’onere della prova applicabile alla domanda risarcitoria.
nessuna citazione testuale
Applicato per la regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
artt. 91 e 100 d.lgs. 159/2011
nessuna citazione testuale
Richiamati quali disposizioni in base alle quali era stata adottata l’interdittiva antimafia, già annullata nel precedente giudizio.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non attribuisce automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare tutti gli elementi dell’illecito, inclusi condotta, evento dannoso, colpa e nesso causale.
- Nell’azione risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., i danni devono essere causalmente riferibili ai provvedimenti scrutinati nel precedente giudizio di annullamento; un atto di altra amministrazione, non impugnato in quel giudizio, non può essere considerato causa del danno nell’ambito di tale azione ancillare.
- Quando un’ordinanza cautelare sospende provvedimenti amministrativi aventi effetti direttamente lesivi e oppositivi, la sospensione può essere sostanzialmente auto-esecutiva: non sono necessari ulteriori atti amministrativi per il ripristino dello status quo ante e il periodo risarcibile si arresta, in linea di principio, alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti.
- La prova del danno da illegittimo esercizio del potere deve essere rigorosa, circostanziata e temporalmente riferita al periodo di efficacia dell’atto; dati aggregati annuali, stime fondate su medie e trend economici già negativi prima dell’atto non dimostrano, da soli, il danno causalmente imputabile all’amministrazione.
- La perdita di chance e il danno d’immagine non sono risarcibili sulla base di allegazioni generiche: occorre provare l’effettiva perdita di opportunità o di rapporti contrattuali, la loro riconducibilità causale al provvedimento illegittimo e la collocazione temporale nel periodo di efficacia dell’atto.
- Quando il danno deriva anche da autonomi provvedimenti di un’amministrazione diversa, quest’ultima deve essere evocata nel giudizio risarcitorio e deve essere dimostrato il nesso causale tra ciascun provvedimento e il pregiudizio lamentato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →