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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24712/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato il diniego dell’amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso di un credito d’imposta relativo all’anno 2011, concernente le accise versate per l’acquisto di gasolio per autotrazione. In appello la commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il gravame, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente ai rifornimenti effettuati presso due fornitori, ritenendo le fatture riepilogative differite equipollenti alle bolle di consegna. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla disciplina del rimborso delle accise e della documentazione richiesta, sostenendo che la contribuente avesse comunicato dati e documenti in modo incompleto e che non potesse affermarsi l’equipollenza tra la documentazione prodotta e le fatture differite riepilogative. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova dell’avvenuta notificazione al controricorrente: l’Agenzia non aveva depositato l’avviso/cartolina di ricevimento della notifica del ricorso, non aveva provato di essersi attivata per ottenerne un duplicato e non aveva chiesto rimessione in termini; la contribuente non si era costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha rilevato la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione alla società intimata, la mancata prova dell’attivazione per conseguirne un duplicato e l’assenza di istanza di rimessione in termini. Non ha disposto spese, poiché la parte intimata non si era costituita. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura era formalmente proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 5 d.P.R. n. 277 del 2000

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione.

  • art. 1, commi 1-3, decreto direttoriale 24 giugno 1999

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina applicabile alla documentazione richiesta per il rimborso.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972, comma 4, secondo periodo, lett. a

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione sulla documentazione fiscale prodotta.

  • art. 3, comma 6, d.P.R. n. 277 del 2000

    La ricorrente deduceva che la controparte avesse comunicato in modo incompleto dati e documenti richiesti dall’ufficio.

  • art. 149 c.p.c.

    La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato per la raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità notificatorie.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    L’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’udienza/adunanza anche senza notifica alle altre parti mediante elenco.

  • art. 379 c.p.c.

    Indicato quale termine ultimo per la produzione dell’avviso di ricevimento prima dell’udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato quale momento ultimo, nell’adunanza camerale, per la produzione dell’avviso di ricevimento.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la rinnovazione della notificazione in mancanza dell’avviso di ricevimento e dell’attività difensiva dell’intimato.

  • art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982

    Consente al difensore di dimostrare di essersi tempestivamente attivato per ottenere dall’amministrazione postale il duplicato dell’avviso di ricevimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato poiché soccombente è una P.A. ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso impedisce la prova del perfezionamento della notifica e dunque dell’instaurazione del contraddittorio, rendendo il ricorso inammissibile se l’intimato non svolge difese.
  • L’avviso di ricevimento può essere prodotto sino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale, ma, se non viene depositato e manca attività difensiva dell’intimato, non è consentita la concessione di un termine per integrare il deposito, salvo che il difensore dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato e chieda la rimessione in termini.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non opera quando la notificazione del ricorso per cassazione non sia provata mediante l’avviso di ricevimento e non vi sia costituzione dell’intimato.
  • Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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