Cassazione Penale, Ordinanza n. 22180/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato solo il capo relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena rispetto alla sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per detenzione illecita di hashish e marijuana a fini di spaccio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sussunto i fatti in una fattispecie più grave rispetto a quella applicata in primo grado, ritenendo erroneamente che il richiamo alla fattispecie di lieve entità fosse solo un refuso; (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto sensibilmente superiore al minimo edittale; (3) mancanza di motivazione sulla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 20-bis c.p. e art. 58 l. 689/1981, poiché la Corte d'appello, pur concedendo la sospensione condizionale ex art. 163 c.p., non si sarebbe pronunciata sui presupposti per la sanzione sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la lettura della sentenza di primo grado come affetta da mero refuso nel richiamo alla lieve entità, essendo inequivoca la qualificazione dei fatti alla luce della qualità e quantità dello stupefacente sequestrato e del numero di dosi medie giornaliere, pari a circa 8.155 dosi. Sul secondo motivo ha giudicato insindacabile la motivazione della Corte territoriale sulla determinazione della pena, fondata sull'art. 133 c.p. e sulla gravità del fatto, nonché sulla mancata prova dello status di consumatore abituale. Sul terzo motivo ha rilevato che la richiesta di sanzione sostitutiva era stata formulata solo in via subordinata alla mancata concessione della sospensione condizionale, beneficio che invece era stato concesso in appello; pertanto il motivo era privo di interesse. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La detenzione di hashish e marijuana a fini di spaccio, valutata in base alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza e al numero di dosi ricavabili, integra la fattispecie ordinaria e non una ipotesi di lieve entità quando gli indici fattuali depongono inequivocabilmente in tal senso.
In sede di impugnazione non può essere utilmente dedotta una violazione della disciplina della reformatio in peius se la diversa qualificazione giuridica dei fatti dipende dalla corretta lettura del capo di primo grado e non da un aggravamento indebito della posizione dell'imputato.
La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non ravvisate nel caso concreto.
La questione sulla sanzione sostitutiva diventa priva di interesse quando il beneficio richiesto in via subordinata, cui la domanda era espressamente condizionata, viene comunque concesso.
La verifica dei presupposti generali per l'applicazione delle sanzioni sostitutive non è esigibile quando la relativa richiesta resta assorbita dalla concessione del beneficio condizionale subordinante.
La concessione della sospensione condizionale della pena assorbe la domanda subordinata di sanzione sostitutiva, facendo venir meno l'interesse alla relativa censura.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la qualificazione tra fattispecie ordinaria e lieve entità va desunta dall'insieme degli indici fattuali, in particolare quantità, qualità della sostanza e numero delle dosi ricavabili; un richiamo isolato e incoerente in sentenza può essere letto come mero refuso se il resto della motivazione depone in modo univoco per la fattispecie più grave.
- La doglianza di violazione del divieto di reformatio in peius è infondata quando la Corte d'appello si limita a correggere un errore materiale o a recepire correttamente la qualificazione giuridica già emergente dagli atti, senza introdurre un autonomo aggravamento della posizione dell'imputato.
- La determinazione della pena ex art. 133 c.p. è rimessa al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, specie quando si valorizzino la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli specificamente provati.
- Una questione relativa alle sanzioni sostitutive è inammissibile o priva di interesse quando la relativa richiesta sia formulata in via meramente subordinata alla mancata concessione di un beneficio che invece viene riconosciuto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente gravato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assente la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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