Cassazione Penale, Sentenza n. 32336/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna con quattro censure principali: 1) sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare) deduce che non sussisterebbe il pregiudizio dei creditori, richiamando l'art. 2560 c.c. sul trasferimento dell'azienda e la responsabilità dell'alienante; 2) sulla bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, l.f.) lamenta contraddittorietà perché la Corte ha assolto dall'ipotesi distrattiva ma ha confermato la condanna per documentale, e sostiene che il bilancio e la nota integrativa non rientrerebbero nella nozione di libri e scritture contabili contestabili; 3) contesta la formulazione e la precisione dell'aggravante del danno di rilevante gravità; 4) censura l'apparenza della motivazione in ordine al rigetto delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: dichiarato inammissibile per novità rispetto al gravame in appello (art. 606 cod. proc. pen., comma 3). Secondo motivo: infondato nel merito: la Corte ha ritenuto coerente la motivazione della sentenza di merito che, pur avendo escluso la bancarotta distrattiva, ha confermato la bancarotta documentale poiché le scritture, benché formalmente presenti, risultavano incomplete e mancanti di documentazione essenziale (movimentazioni tra conti, anticipazioni bancarie, documentazione a supporto di svalutazioni crediti), ostacolando la ricostruzione patrimoniale e sussistendo indici di fraudolenza; la valutazione è stata ritenuta non contraddittoria in quanto le due pronunce operano su piani diversi. Terzo motivo: inammissibile per essere nuovo in cassazione. Quarto motivo: infondato perché la valutazione delle attenuanti generiche è questione di fatto e la motivazione di merito è sufficiente (la Corte ha valorizzato sia l'atteggiamento collaborativo sia la pluralità dei fatti e l'entità del danno). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La norma sanziona condotte distraenti o dissipative che arrecano pregiudizio ai creditori. La Corte rileva che la contestazione relativa al pregiudizio non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione essendo diversa dalle questioni svolte in appello; inoltre, l'accertamento del pregiudizio è questione di merito che richiede prova concreta del danno.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte conferma che la fattispecie 'documentale' può essere integrata anche quando le scritture sono formalmente tenute ma incomplete o annotate in modo da impedire o rendere eccessivamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; si tratta di reato a dolo generico che può ricomprendere omissioni parziali e rappresentazioni distorte.
art. 219 legge fallimentare (aggravante)
Richiamata quale aggravante riconosciuta in merito ai reati per cui vi è condanna; la Corte ha ritenuto l'aggravante equivalente alle attenuanti generiche sulla base della motivazione di merito.
Norma sulla responsabilità dell'alienante per debiti inerenti all'azienda ceduta; citata dal ricorrente per sostenere che i debiti rimanevano a carico dell'alienante salvo consenso dei creditori. La Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo la questione nuova in Cassazione o inidonea a sovvertire la valutazione di merito.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 3)
Regola i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità delle questioni non dedotte in appello. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure che introducevano questioni nuove rispetto all'appello (rischio di difetto di motivazione del giudice di merito).
Richiamato dal ricorrente in ordine a difetti processuali; la Corte ha ritenuto comunque che non sussistessero profili di mutamento del fatto o di violazione tali da pregiudicare la difesa.
Criteri per l'apprezzamento delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito su tale punto è un giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale palese, e ha ritenuto la motivazione di merito adeguata.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale eccezionale citata in relazione all'istanza di trattazione orale formulata dai difensori; menzionata ma non rilevante per il merito della decisione di cassazione.
Massime di principio
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni che non siano state oggetto di gravame in appello: la Corte di legittimità rigetta le doglianze nuove per inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento del pregiudizio ai creditori e tale valutazione è di merito; contestazioni nuove o basate su diversa interpretazione dei rapporti di trasferimento dell'azienda possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
- La bancarotta fraudolenta documentale può sussistere anche quando le scritture appaiono formalmente presenti: omissioni, annotazioni incomplete o la mancanza di documentazione a corredo che rendono difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti costituiscono profili idonei a integrare il reato, purché sussistano indizi di fraudolenza.
- La circostanza che una specifica operazione sia stata esclusa come distrattiva non esclude automaticamente la sussistenza di responsabilità documentale se la documentazione complessiva rende problematico l'accertamento delle operazioni aziendali.
- La qualificazione e la motivazione delle aggravanti e delle attenuanti costituiscono valutazioni di merito: la Corte di cassazione controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione, ma non sostituisce il proprio giudizio di fatto a quello del giudice di merito salvo palese illogicità o contraddittorietà.
- Il bilancio e la nota integrativa, pur non essendo l'unico documento riconducibile alla nozione di libri contabili, possono costituire elementi probatori rilevanti se da essi emerge l'assenza di documentazione a supporto di poste contabili rilevanti.
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