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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12391/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel 2013 una banca agiva davanti al Tribunale per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta di una compravendita del 4 agosto 2010 con cui un venditore aveva trasferito a due acquirenti la proprietà superficiaria di unità immobiliari, e in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto, assumendo di essere creditrice del venditore quale fideiussore di una società debitrice fallita. Il Tribunale accoglieva la domanda principale. In appello, la Corte territoriale respingeva la simulazione ma accoglieva la revocatoria, dichiarando inefficace l'atto nei confronti della banca. Gli acquirenti proponevano ricorso per cassazione con sei motivi: contestavano la prova del credito e del rapporto obbligatorio, deducevano errori nell'uso delle presunzioni e nel rilievo del vincolo familiare ai fini del consilium fraudis, negavano l'eventus damni sostenendo che il prezzo era stato pagato e destinato a saldare un debito scaduto, censuravano la valutazione delle prove e la condanna alle spese. Il venditore proponeva ricorso incidentale con nove motivi, tra cui nullità del collegio per la presenza dell'estensore quale giudice ausiliario, tardività delle eccezioni dichiarate in appello, errori sulla prova del pregiudizio e sulla revocatoria, nonché nullità delle fideiussioni e ulteriori censure su prezzo, congruità e spese. La società cessionaria del credito resisteva ad entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché i primi cinque motivi erano inammissibili o comunque infondati: le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; la motivazione della Corte d'appello era ritenuta logica, coerente e rispettosa delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova; anche la doglianza sulle spese è stata respinta perché, nelle azioni revocatorie, il valore della causa si determina in base al credito azionato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché tardivo: essendo stato notificato oltre il termine ordinario, non poteva beneficiare dell'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., mancando un interesse sorto per effetto del ricorso principale. La Corte ha compensato le spese tra ricorrenti principale e incidentale, ma ha condannato entrambi, in solido, a pagare le spese di cassazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice di merito disattenda il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativa, oppure valuti una prova soggetta a diverso regime; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la prova dei presupposti dell'eventus damni e, nei casi rilevanti, del consilium fraudis; l'apprezzamento di tali elementi, fondato su indici presuntivi, è riservato al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve specificamente confrontarsi con la ratio decidendi; non è ammessa la trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e le affermazioni della sentenza ritenute contrastanti, altrimenti è inammissibile.

  • art. 326 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo deve essere proposto nei casi e limiti previsti dal termine processuale; oltre tale termine è inammissibile salvo i presupposti dell'art. 334 c.p.c.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'interesse a impugnarla sorge per effetto dell'impugnazione principale; altrimenti l'impugnazione resta soggetta al termine ordinario.

  • art. 360bis c.p.c.

    È richiamato per evidenziare l'assenza di spunti idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato sulle spese nelle azioni revocatorie.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la Corte d'appello ha correttamente applicato tale principio anche dopo la riforma parziale della decisione di primo grado.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata respinta; la compensazione è stata disposta solo tra ricorrenti principale e incidentale per reciproca soccombenza nel giudizio di cassazione.

  • art. 2740 c.c.

    È richiamato per ribadire la responsabilità patrimoniale generale del debitore, rispetto alla quale l'atto di disposizione è valutato ai fini della revocatoria.

  • art. 2741 c.c.

    È richiamato in relazione alla destinazione del ricavato a soddisfare un debito scaduto assistito da prelazione, ma ciò non è stato ritenuto sufficiente a escludere la revocatoria nel caso concreto.

  • art. 1956 c.c.

    È invocato come norma sulla liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito senza autorizzazione; la Corte non ha accolto la censura perché tesa a rimettere in discussione la ricostruzione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato quale criterio interpretativo dell'atto di vendita, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura delle prove.

  • art. 1367 c.c.

    È invocato per sostenere un'interpretazione conservativa dell'atto e del pagamento del prezzo, ma la doglianza è stata respinta come meramente rivalutativa.

  • art. 1371 c.c.

    È richiamato a sostegno di un'interpretazione equitativa e conservativa dell'atto; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli ai ricorrenti.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato per sostenere la fede privilegiata dell'atto pubblico quanto alle dichiarazioni in esso contenute; la Corte non ha ritenuto che ciò impedisse la valutazione della mancata prova del pagamento del prezzo ai fini revocatori.

  • art. 1273 c.c.

    È richiamato in relazione alla destinazione del prezzo della vendita al pagamento di un debito scaduto, ma senza esito favorevole per i ricorrenti.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare il ragionamento presuntivo della Corte territoriale, censura ritenuta inammissibile.

  • art. 78 c.p.c.

    È invocato nel ricorso per contestare la prova del rapporto obbligatorio e il rilievo del vincolo familiare, ma senza accoglimento.

  • art. 228 c.p.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla valutazione dell'interrogatorio formale e delle risultanze istruttorie.

  • art. 2733 c.c.

    È richiamato in rapporto alle dichiarazioni rese in interrogatorio formale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta alla rivalutazione del merito.

  • art. 174 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente incidentale per dedurre la nullità della sentenza per la composizione del collegio, doglianza non accolta in limine per tardività dell'impugnazione.

  • artt. 62-72 d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013

    Sono richiamati dal ricorrente incidentale a sostegno della dedotta incompatibilità del giudice ausiliario estensore, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato nel ricorso incidentale per la nullità delle fideiussioni, ma senza esame nel merito per tardività.

  • art. 1938 c.c.

    È richiamato dal ricorrente incidentale sulle fideiussioni, ma non ha inciso sull'esito per l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1957 c.c.

    È richiamato dal ricorrente incidentale insieme all'art. 1956 c.c. in tema di garanzia fideiussoria, senza esito favorevole.

  • art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287/1990

    È richiamato nel ricorso incidentale con riferimento a profili antitrust delle fideiussioni ABI, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 82 ss. r.d. n. 1736/1942

    È richiamato per contestare la prova del pagamento tramite assegno circolare, senza accoglimento.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    È richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, censura respinta.

  • art. 13, comma 1-quater

    È richiamato nel dispositivo relativo agli oneri conseguenti al rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la dedotta violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: la censura è ammissibile solo se si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile soltanto se il giudice abbia attribuito a un mezzo di prova un valore legale inesistente o abbia disatteso il regime normativo di valutazione; non è uno strumento per contestare il convincimento del giudice di merito.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni e del consilium fraudis può essere fondato su presunzioni, la cui gravità, precisione e concordanza sono apprezzamenti di merito insindacabili se adeguatamente motivati.
  • L'eventuale destinazione del prezzo della vendita a soddisfare un debito scaduto non esclude automaticamente la revocatoria se, nel complesso, l'atto di disposizione risulta pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore.
  • Il valore della causa nelle azioni revocatorie, ai fini della liquidazione delle spese, si determina in base al credito per cui si agisce e non al valore del bene oggetto dell'atto impugnato.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'interesse a proporla sorge per effetto dell'impugnazione principale; in mancanza, resta soggetta al termine ordinario di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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