Cassazione Civile, Ordinanza n. 28210/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale in ambito sanitario. Un dirigente medico, titolare di incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del CCNL 8 giugno 2000, aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di € 150,00 per ogni mese di servizio prestato dal gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, omissione che gli aveva impedito di percepire la componente variabile dell'indennità di posizione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante. Il controricorrente ha successivamente accettato la rinuncia, anche personalmente. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia, richiamando la forma prevista dall'art. 390 c.p.c. nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dall'azienda sanitaria e dell'accettazione da parte del controricorrente; ha ritenuto rituale l'atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre osservato che, essendo intervenuta l'accettazione, non era necessario statuire sulle spese; ha escluso anche l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché previsto solo nei casi di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, lett. c, C.C.N.L. 8 giugno 2000
La norma è richiamata solo per qualificare l'incarico del dirigente medico come alta specializzazione, rilevante nel giudizio di merito sulla mancata graduazione delle funzioni.
La Corte afferma che la rinuncia al ricorso è rituale perché redatta nelle forme prescritte dalla disposizione, nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione; precisa inoltre che, con accettazione della rinuncia da parte personale del controricorrente, non occorre statuire sulle spese.
La Corte esclude la pronuncia sulle spese perché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che il contributo unificato aggiuntivo non si applica nel caso di estinzione per rinuncia, essendo previsto soltanto nei casi di rigetto, improponibilità o originaria inammissibilità del ricorso.
È richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 390 c.p.c., rilevante ai fini della verifica della ritualità della rinuncia.
Cass. n. 19560/2015
È richiamata per affermare che il contributo unificato aggiuntivo si applica solo nei casi tipizzati di rigetto, improponibilità o originaria inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nelle forme prescritte dall'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dal controricorrente, non è necessario provvedere sulle spese di lite nei termini ordinari previsti per la fase di cassazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.
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