Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato in via sintetica il reddito IRPEF per l’anno 2012. In primo grado il ricorso era stato accolto; l’Amministrazione aveva proposto appello e la CTR aveva invece accolto il gravame. In cassazione il contribuente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto non provata, con elementi concreti, la provenienza non reddituale delle somme giustificative del tenore di vita, nonostante l’esiguità del reddito dichiarato per il 2012. Censurava inoltre la sentenza di appello per insufficiente e/o apparente motivazione e per omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR non avrebbe valutato circostanze documentate relative a un finanziamento ipotecario di euro 2.000.000 e alla cessione di un preliminare di compravendita per euro 100.000, già analiticamente esaminate dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha rilevato che la CTR, pur richiamando in astratto la disciplina dell’accertamento sintetico, aveva formulato una motivazione apodittica e aveva omesso di considerare fatti storici decisivi, cioè le specifiche entrate asseritamente non reddituali dedotte dal contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Nell’accertamento sintetico il contribuente può contrastare la pretesa dimostrando, con elementi concreti, che le somme o le spese considerate dall’Ufficio provengono da fonti non reddituali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile per cassazione riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
art. 54 del d. L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ristretto il vizio denunciabile in cassazione all’omesso esame del fatto storico decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l’accertamento sintetico, la decisione di merito deve confrontarsi in modo effettivo con i fatti specifici allegati dal contribuente per dimostrare la provenienza non reddituale delle disponibilità finanziarie contestate.
- L’omesso esame di un fatto storico decisivo integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. solo se quel fatto, risultante dagli atti o dalla sentenza, sia stato discusso tra le parti e, se valutato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia.
- Non è sufficiente, per escludere il vizio di motivazione, il richiamo astratto alla norma applicabile o una motivazione meramente assertiva: il giudice deve valutare le circostanze concrete decisive ai fini della prova contraria.
- La mancata analisi di singoli elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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