Cassazione Civile, Ordinanza n. 24880/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, contestando al contribuente la fittizietà oggettiva di fatture passive ricevute da un fornitore, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IVA e IRAP e irrogazione di sanzioni. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati riuniti e accolti solo in parte; la CTR, invece, aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia, ritenendo che gli elementi presuntivi valorizzati dall'Ufficio provassero l'inesistenza oggettiva delle operazioni e che il contribuente non avesse fornito prova idonea dell'effettività degli acquisti. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di applicare la regola per cui, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, anche i ricavi correlati dovevano essere espunti dal reddito; 2) violazione delle regole sulle presunzioni e della valutazione della prova, per avere la CTR fondato la decisione su indizi asseritamente errati o non riferibili al ricorrente; 3) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) omesso esame di fatti decisivi (dichiarazioni del fornitore, prospetti di carico e scarico, disponibilità di altro automezzo, mancata prova della movimentazione degli assegni e ulteriori dichiarazioni di terzi).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque verificato che non fosse stata provata la corrispondenza tra i ricavi espunti e gli acquisti fittizi, in linea con il principio per cui l'esclusione dei componenti positivi correlati opera solo se il contribuente dimostra che essi sono anch'essi fittizi. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile perché, pur formalmente denunciando vizi di legge o motivazione, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato respinto perché non sussisteva travisamento della prova: la censura contestava la valutazione delle prove, non la ricognizione del loro contenuto oggettivo. Il quarto motivo è stato anch'esso infondato, poiché il fatto storico rilevante era stato comunque esaminato dal giudice di merito e gli elementi indicati attenevano, al più, a una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il tema della corrispondenza tra ricavi e acquisti fittizi, escludendo la prova richiesta dal contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non consente di ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di violazione delle regole processuali non può essere usata per censurare il merito della valutazione probatoria del giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non quando il fatto sia stato comunque considerato o si contesti solo la lettura delle prove.
La violazione è censurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non quando si contesti la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
La doglianza è ammissibile solo in presenza di uso distorto delle prove legali o di decisione fondata su prove non utilizzabili; non per lamentare un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
Le presunzioni semplici devono fondarsi su un ragionamento inferenziale serio e complessivo; la loro critica non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La decisione può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, valutate complessivamente dal giudice di merito.
artt. 1 e 6 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere l'espunzione dei ricavi correlati alle operazioni fittizie; la Corte ha però escluso che nel caso concreto fosse stata fornita la prova della loro fittizietà.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Per le operazioni oggettivamente inesistenti i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono al reddito rettificato nei limiti dell'importo non ammesso in deduzione, salva la sanzione; grava però sul contribuente l'onere di dimostrare che anche tali ricavi siano fittizi.
La Corte richiama i diversi paradigmi di censura, sottolineando che non possono essere trasformati in un terzo grado di merito.
Richiamato per definire il fatto storico decisivo ai fini del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. e per il riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali su operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi l'espunzione dei ricavi correlati deve provare specificamente che anche tali ricavi sono fittizi e direttamente afferenti alle operazioni contestate.
- La prova presuntiva dell'Ufficio può fondarsi su un insieme di indizi valutati complessivamente; il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova ponderazione di quegli indizi.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte in causa, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non idonei, o abbia disatteso prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto principale sia stato comunque esaminato.
- Il travisamento della prova è configurabile solo se il giudice abbia completamente errato nella ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non quando si contesti la conclusione tratta da quel contenuto.
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